CCNL di categoria: accordo di rinnovo
RINNOVO CONTRATTUALE: INVESTIGAZIONI e SICUREZZA SUSSIDIARIA – FEDERPOL – SISTEMA IMPRESA
ACCORDO DI RINNOVO
In data 7 dicembre 2022, tra FEDERPOL, con l’assistenza di SISTEMA IMPRESA, FESICA CONFSAL, con l’assistenza di CONFSAL, è stato stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL (codice CNEL “HV4A”) sottoscritto il 19 febbraio 2020 per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, con scadenza fissata al 31dicembre 2022.
Presso Villa Lubin, sede del CNEL, alla presenza del Consiglio Nazionale di Federpol al completo, dopo una trattativa svolta tra le parti e trovato l’accordo sui punti focali, Federpol e Fesica Confsal hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale con lo scopo di garantire alle imprese e ai lavoratori una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, ritenuta un valore aggiunto in un contesto di forte incertezza, nonché di assicurare un concreto supporto economico ai lavoratori, in particolar modo a quelli appartenenti alle fasce più basse, in una situazione internazionale che ha inciso significativamente sul costo della vita.
Presente anche il già Ministro del Lavoro On.le Cesare Damiano, che ancora una volta conferma il proprio parere positivo sul CCNL per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, un contratto che contempla importanti enti bilaterali, un fondo di assistenza sanitaria per i dipendenti, uno strumento molto importante il “welfare” e, pur mantenendo la necessaria flessibilità per il settore, un adeguato aumento per i livelli più bassi sotto l’aspetto retributivo.
Un contratto che valorizza le risorse umane, che, per la categoria specifica, sono coloro che in gran parte permettono la crescita aziendale, un contratto che garantisce non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro nel rispetto della normativa e della giurisprudenza nei contratti di lavoro, permettendo così un lavoro più agile e lineare.
ACCORDO DI RINNOVO FIRMATO
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DECORRENZA E DURATA
Il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2025, sia per la parte economica che per quella normativa. In ragione del principio di ultra-vigenza, il contratto è da considerarsi rinnovato di anno in anno se non disdetto, 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R. In caso di disdetta, lo stesso resterà in vigore fino alla sua sostituzione da parte del successivo contratto nazionale.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Le Parti hanno convenuto incrementi della paga base conglobata da corrispondersi in 2 tranches:
- 1a PARTE a partire dal 1° gennaio 2023;
- 2a PARTE a partire dal 1° luglio 2024.
L’accordo precisa che:
- nell’ipotesi in cui l’azienda abbia precedentemente concesso aumenti di merito, ovvero questi derivino da scatti di anzianità , tali aumenti non sono riassorbibili;
- non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dall’azienda nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL;
- qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di anzianità , ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un aumento della tabella riportata dall’accordo, tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali, ovvero all’atto della loro concessione.
MINIMI RETRIBUTIVI
Per effetto degli incrementi retributivi, gli importi della paga base conglobata risultano i seguenti.
La suddetta tabella ha validità triennale. Si conviene che l’adeguamento annuale sarà effettuato sulla base dell’indice IPCA rilevato dall’ISTAT.
Nel triennio successivo la data di sottoscrizione della presente intesa, di norma il 1° luglio di ciascun anno, la tabella retributiva sarà aggiornata sul sito dell’E.BI.TE.N. (www. ebiten.it).
Il sistema retributivo sostituisce ogni altro sistema precedentemente adottato, fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione collettiva di 2° livello stipulate anteriormente all’entrata in vigore del presente CCNL.
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)
L’EGR viene fissato nelle seguenti misure:
- 0,60 euro per ogni ora lavorata su base annua fino al 31 dicembre 2022;
- 0,30 euro per ogni ora lavorata su base annua dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2024.
Dal 1° luglio 2024, con il riconoscimento dell’ulteriore premio di 0,30 euro per ogni ora lavorata, più nulla sarà dovuto a titolo di EGR, in quanto interamente assorbito dagli aumenti retributivi.
Pertanto, le Parti hanno inteso inglobare l’elemento di garanzia nella paga base conglobata, rendendolo un elemento retributivo stabile con incidenza su tutti gli altri istituti contrattuali.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Con riferimento al 7° livello della classificazione del personale, si conferma che vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni che non richiedono il possesso di alcuna conoscenza pratica, ovvero si occupano di esclusive attività basilari che non richiedono una specifica formazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono comprese in questo livello le seguenti figure:
- presidio della portineria in modalitĂ semplificata;
- addetto alla reception, accoglienza e prime informazioni;
- gestione aree di sosta, con specifico riferimento alla viabilitĂ ;
- addetto alla sicurezza semplice.
Trascorsi 12 mesi dall’assunzione è previsto l’inquadramento di tali lavoratori al 6° livello: tale passaggio non comporterà necessariamente un cambiamento delle mansioni assegnate.
PREAVVISO ATTIVO
Il datore di lavoro concede appositi permessi ai lavoratori in uscita per la formazione e la realizzazione di colloqui di lavoro.
Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore, con apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di attuazione della suddetta disposizione.
Entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto lavorativo viene effettuata dal datore la trasmissione a EBITEN di una comunicazione (c.d. “comunicazione di preavviso attivo”), contenente le seguenti informazioni:
- dati del lavoratore;
- data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
- inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
- dati del datore di lavoro;
- settore merceologico di riferimento del datore di lavoro.
Ricevuta tale comunicazione, l’Ente bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente fra le aziende aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle competenze possedute dal lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione.
Nell’ipotesi di esito negativo nella suddetta procedura, l’Ente bilaterale attiverà la Rete Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete.
OUTPLACEMENT – RETE NAZIONALE DEI LAVORI
La Rete Nazionale dei Lavori è il coordinamento degli Enti bilaterali in materia di mercato e politiche attive del lavoro, supporta, assegna e diffonde le attività e garantisce l’interazione, cooperazione e competizione virtuosa fra gli Enti stessi. Tale rete persegue la finalità di fornire:
- opportunità continue di nuova occupazione ai lavoratori in tempi brevi e sempre più aderente ai propri obiettivi professionali e personali con conseguente realizzazione dell’individuo;
- alle imprese medio/piccole, tramite Enti bilaterali, un futuro servizio di risorse umane utile alla propria strategia d’impresa.
Alla Rete Nazionale dei Lavori è affidata l’elaborazione dei dati occupazionali provenienti dagli Enti aderenti (tipologia di contratto, durata, scadenza ecc.) e dei curricula del personale interessato e non dalle attività di ricollocazione; inoltre, la rete recepisce i dati provenienti dalle comunicazioni di preavviso attivo e delle persone che si rivolgono agli Enti per essere ricollocati.
Attraverso l’interscambio dei dati sarà possibile ricercare le opportunità di ricollocazione effettiva nei diversi Enti e la Rete affida la ricollocazione all’Ente bilaterale individuato come idoneo all’attività , ulla base di parametri di assegnazione certi ed individuabili.