Circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2026 – Indicazioni operative sulle autorizzazioni ex art. 134 TULPS
La circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2026 accoglie le istanze di Federpol, semplificando le procedure per il rinnovo delle licenze di investigazione privata, che ora prevedono la semplice vidimazione del titolo originale invece di un nuovo rilascio. Il documento chiarisce inoltre la gestione tempestiva della cauzione, ribadisce il valore legale del tesserino di riconoscimento e impone l’uso del registro degli affari per ogni sede autorizzata.
Oggetto: Circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2026 – Indicazioni operative sulle autorizzazioni ex art. 134 TULPS
Cari Associati,
a seguito delle numerose istanze ed interlocuzioni avvenute con Federpol, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 7 luglio 2026, la nuova circolare recante “Ulteriori questioni relative alle autorizzazioni per eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati di cui all’art. 134 TULPS – Indicazioni”.
Il documento affronta alcuni aspetti di particolare interesse per gli istituti di investigazione privata e recepisce numerose osservazioni formulate da Federpol nel corso del confronto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Di seguito evidenziamo gli aspetti di maggiore interesse operativo.
1. Rinnovo della licenza
La circolare conferma che, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, il titolare deve presentare:
• la dichiarazione con cui manifesta la volontà di proseguire l’attività per il successivo triennio;
• la dichiarazione di mantenimento del rapporto di lavoro per gli eventuali dipendenti.
Viene inoltre precisato che tale dichiarazione dovrebbe essere presentata auspicabilmente 60 giorni prima della scadenza della licenza.
Come sapete Federpol ha attivato, da diversi anni ormai, un alert che avvisa l’associato di provvedere al rinnovo della licenza, una prima volta 60 giorni e una seconda volta 30 giorni prima della scadenza, la quale deve essere comunicata a cura dell’associato, vi ricordiamo quindi di aggiornare sempre il numero di licenza e la sua scadenza ad ogni rinnovo, così da avere l’archivio sul portale Federpol aggiornato e nel vs. esclusivo interesse.
È importante evidenziare che il termine dei 60 giorni non costituisce un termine perentorio, ma rappresenta una raccomandazione finalizzata a consentire alle Prefetture di completare gli accertamenti entro la scadenza del titolo.
La circolare ribadisce inoltre che il procedimento amministrativo deve essere concluso entro 180 giorni, termine che riguarda esclusivamente l’Amministrazione. Una volta presentata la dichiarazione di prosecuzione dell’attività, il titolare ha assolto ai propri obblighi amministrativi; sarà quindi la Prefettura a dover definire il procedimento con la necessaria celerità.
Di particolare rilievo è il chiarimento secondo cui il rinnovo non comporta il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio. Il Ministero afferma infatti che, all’esito favorevole dell’istruttoria, è sufficiente procedere alla semplice vidimazione della licenza originaria e che non è necessario rilasciare una nuova autorizzazione.
Si tratta di una precisazione particolarmente importante, poiché questa modalità, nella prassi amministrativa successiva alla circolare del 2019, non ha mai trovato concreta applicazione da molte Prefetture.
Molte Prefetture hanno infatti continuato, a rilasciare un nuovo provvedimento autorizzatorio.
L’auspicio è che, alla luce di queste nuove indicazioni ministeriali, gli Uffici territoriali tornino ad adottare procedure più snelle, analoghe a quelle seguite prima della circolare del 2019, mediante la semplice vidimazione della licenza originaria ovvero, ove ritenuto opportuno, attraverso un decreto di prosecuzione dell’attività o un nulla osta, senza la necessità di emettere ogni volta un nuovo titolo autorizzatorio.
Il Ministero richiama nuovamente la possibile perdita del titolo autorizzatorio nel caso in cui la dichiarazione non venga presentata prima della scadenza della licenza, richiamando il combinato disposto degli artt. 134 e 140 TULPS.
La stessa circolare, tuttavia, chiarisce immediatamente dopo che, qualora la dichiarazione venga presentata tardivamente, le Prefetture dovranno comunque avviare l’istruttoria con la massima sollecitudine, al fine di consentire nel più breve tempo possibile la ripresa dell’attività dell’operatore economico.
Si tratta di una precisazione importante che conferma l’impostazione sostenuta da Federpol, anch’essa espressamente richiamata nella circolare, volta a sensibilizzare gli operatori sul rispetto delle scadenze, evitando tuttavia interpretazioni eccessivamente penalizzanti quando la posizione possa essere rapidamente regolarizzata.
2. Cauzione
Anche sul tema della cauzione il Ministero recepisce le criticità rappresentate da Federpol.
La circolare chiarisce infatti che, qualora il titolare presenti una nuova fideiussione o altra garanzia sostitutiva in occasione del rinnovo della licenza, la precedente dovrà essere tempestivamente svincolata, evitando inutili immobilizzazioni di risorse economiche.
Si tratta di un chiarimento di particolare rilievo, che risponde ad una problematica più volte segnalata da Federpol e dagli operatori del settore.
3. Tesserino di riconoscimento
Anche su questo tema vengono recepite importanti richieste avanzate da Federpol.
La circolare ribadisce che il tesserino ministeriale costituisce documento di riconoscimento equipollente alla carta d’identità, ai sensi dell’art. 292 del Regolamento di esecuzione del TULPS.
Viene inoltre disposto che:
• le Prefetture provvedano senza ritardo alla verifica della documentazione;
• le richieste siano trasmesse tempestivamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
• il lotto minimo di otto tesserini rappresenti esclusivamente un’esigenza organizzativa del Poligrafico e non un limite riferito alla singola Prefettura, essendo possibile l’aggregazione delle richieste a livello nazionale;
• il tesserino scaduto venga ritirato contestualmente alla consegna del nuovo documento.
4. Registro degli affari giornalieri
La circolare chiarisce definitivamente che ogni sede secondaria autorizzata deve essere dotata del proprio registro degli affari giornalieri.
Pertanto, qualora un istituto operi con più sedi autorizzate, ciascuna dovrà disporre del relativo registro vidimato dalla Prefettura competente.
Resta naturalmente possibile adottare il registro elettronico, soluzione che consente di semplificare significativamente la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa.
Conclusioni
La circolare del 7 luglio 2026 rappresenta un importante intervento di chiarimento che recepisce numerose osservazioni formulate da Federpol nel corso del confronto istituzionale con il Ministero dell’Interno.
L’auspicio è che tali indicazioni vengano ora applicate in maniera uniforme da tutte le Prefetture, garantendo procedure amministrative più semplici, tempi più rapidi e una maggiore omogeneità nell’applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale.
Federpol continuerà a seguire attentamente l’attuazione delle nuove disposizioni e a rappresentare presso le competenti Autorità le esigenze degli operatori del settore, assicurando ai propri associati il consueto supporto informativo e operativo.



