Raccolta di domande e risposte comuni divise per categoria

FAQ - Domande e risposte comuni

L’investigatore privato

Come si fa a diventare investigatore privato?

Fino al 2010 era sufficiente dimostrare una capacità tecnico-professionale che era di valutazione discrezionale del Prefetto. Canonicamente si definiva in almeno 2 anni di collaborazione ma non era scritto in alcuna Legge o Circolare. Con l’entrata in vigore del D.M. 269/2010 il legislatore ha definito i requisiti minimi necessari per divenire titolare di agenzia investigativa. I requisiti necessario indicati dal D.M. 269/2010 nell’Allegato G sono:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: – Giurisprudenza – Psicologia a Indirizzo Forense – Sociologia – Scienze Politiche – Scienze dell’Investigazione – Economia, ovvero corsi di laurea equipollenti;
b) aver svolto attivitĂ  lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da UniversitĂ  riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’universitĂ  e della ricerca,
ovvero in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)
– aver svolto documentata attivitĂ  d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piĂą di quattro anni.

Che requisiti si devono avere per essere investigatore privato dipendente?

I requisiti che disciplinano la figura dell’investigatore privato dipendente (art. 4, co. 2, lett. c), cosiddetto “Titolare di mini licenza”, sono indicati nell’Allegato G del D.M. 269/2010:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) aver svolto attivitĂ  lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, in qualitĂ  di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d’istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”,
ovvero in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)
– aver svolto documentata attivitĂ  d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piĂą di quattro anni.

Esistono corsi di formazione per accedere alla professione di Investigatore Privato?

Nella panoramica nazionale vi sono diverse realtà che forniscono corsi di avviamento alla formazione dei dipendenti di istituti di investigazione, ma è importante saper scegliere quelli che potranno realmente creare uno sbocco lavorativo.
Federpol organizza un corso universitario post-diploma di avviamento e perfezionamento in materia di investigazioni private e informazioni commerciali. Il corso, oltre a dare una ampia e completa formazione mediante docenti provenienti dalle più qualificate Università, permette, a chi lo supera, la possibilità d’inserimento negli elenchi dei dipendenti certificati Federpol ai quali accedono i titolari delle agenzie investigative nell’individuazione di eventuali nuovi dipendenti.

L’investigatore privato è iscritto ad un ordine professionale?

  • NO. L’investigatore non ha un Ordine Professionale ma solo associazioni di categoria. In passato, quando ancora era possibile l’istituzione di un Albo, sono stati fatti svariati tentativi, tutti con esito negativo.
  • Ora l’Investigatore Privato ha sostanzialmente tre qualifiche:
    – Titolare di licenza di polizia ai sensi dell’art. 134 del TULPS e del D.M. 269/2010;
    – Professionista dell’Investigazione, consulente tecnico della difesa e della sicurezza;
    – Imprenditore, obbligato all’iscrizione alla CCIAA e alla preparazione del progetto organizzativo (economico-finanziario) per l’ottenimento della licenza.
  • L’associazione di categoria piĂą rappresentativa è Federpol, che, oltre al numero di associati, siede al tavolo della Commissione Consultiva Centrale del Ministero dell’Interno.

E’ obbligatorio per un investigatore privato essere iscritto alla Camera di Commercio?

SI. Il Ministero dell’Interno ne ha sancito l’obbligatorietĂ , stabilendo che per fare richiesta di rilascio di Licenza occorre “unire alla domanda la visura della Camera di Commercio relativa all’iscrizione nel registro imprese, da cui risultino i poteri di rappresentanza e il capitale sociale”, delineando così l’attivitĂ  di investigazione privata come attivitĂ  imprenditoriale e non libero professionale.

L’agenzia investigativa

Come si fa ad aprire una agenzia investigativa?

Per aprire una agenzia investigativa, oltre ai requisiti personali del titolare (si rimanda alla domanda “come si fa a diventare investigatore privato?”) è necessario presentare una istanza alla Prefettura presso la quale si intende stabilire la sede dell’agenzia investigativa. L’istanza alla prefettura, in base a quanto disposto dall’Allegato H del D.M. 269/2010, deve contenere un progetto organizzativo, predisposto dal soggetto che fa domanda di licenza, che ne diventa parte integrante.
Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
– il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivitĂ  amministrative e di direzione dell’attivitĂ  e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 del Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attivitĂ  operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attivitĂ  non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza nĂ© in locali nei quali insistano studi legali;
– i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza;
– la tipologia dei servizi che intende svolgere;
– il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti (con richiesta di mini licenza) e collaboratori dipendenti, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (intermittente, part time o full time, a tempo determinato o indeterminato);
– la disponibilitĂ  economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione);
– la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica, impianto antifurto e videosorveglianza).

Ci sono limiti territoriali alla licenza?

Il D.M. 269/2010 ha stabilito che l’investigatore privato può raccogliere elementi di prova e svolgere l’attività per la quale è autorizzato su tutto il territorio nazionale. Prima dell’entrata in vigore del citato D.M. si sono susseguite alcune circolari ministeriali circa la territorialità della licenza. In una prima interpretazione, molto restrittiva del TULPS, l’investigatore era limitato ad operare solo nel territorio della provincia nella quale era autorizzato.

Come faccio ad aprire una sede secondaria?

  • Occorre fare istanza alla Prefettura che ha rilasciato la licenza. Nell’istanza bisogna indicare un progetto organizzativo per il quale è necessaria l’apertura di una sede secondaria, indicando il luogo della sede secondaria, l’indirizzo della sede secondaria (necessario quindi avere giĂ  i locali disponibili), i servizi che si intende svolgere, il personale che si intende impiegare, le risorse tecnologiche che si intende utilizzare, planimetria e relazione illustrativa dei locali da adibire a sede secondaria dell’agenzia, copia contratto di locazione o altro documento comprovante la disponibilitĂ  della sede.
  • Una volta ricevuto il parere favorevole, la Prefettura chiederĂ  l’integrazione della fidejussione di 10.000 euro per ogni sede secondaria e sarĂ  inoltre necessario variare la Visura Camerale inserendo una nuova unitĂ  locale.

Si possono avere piĂą sedi?

SI. Si può avere una sede principale in cui è tenuto il Registro di PS e più sedi secondarie.

Posso cedere la mia licenza a terzi?

No. La licenza di investigatore privato è una licenza di pubblica sicurezza che è in capo al soggetto titolare. La licenza è personale e non è cedibile.

Posso acquistare la licenza da un investigatore privato?

NO. La licenza è rilasciata a titolo personale e non può essere ceduta (vedi “posso cedere la mia licenza a terzi?”).

I collaboratori di un investigatore privato devono essere tutti dipendenti?

SI. Tutti coloro che svolgono per conto dell’investigatore privato attività di indagini negli ambiti per i quali l’investigatore è autorizzato, così come chiarito dal Ministero dell’Interno, devono avere con lo stesso un rapporto di lavoro subordinato. Il Ministero sottolinea che i rapporti di lavoro che intercorrono fra i titolari degli istituti ed i loro collaboratori non possono avere il carattere di lavoro autonomo, ad esempio a partita IVA o a prestazione occasionale senza vincoli di subordinazione, in quanto, in tale ipotesi, i collaboratori svolgono di fatto l’attività di investigatore privato in proprio senza aver conseguito la licenza prevista dall’art. 134 TULPS.
Tale situazione era molto comune invece fino alle precise disposizioni emesse dal DM 269/2010 e da una condanna definitiva a due collaboratori i quali svolgevano la loro attività per conto di un istituto di investigazioni regolando il loro rapporto di lavoro mediante fattura come impresa individuale. La suprema corte ritenne che tale natura di rapporto di lavoro doveva intendersi fra soggetti muniti di licenza art. 134 TULPS ed essendone sprovvisti i due rientravano nella fattispecie dell’esercizio abusivo dell’attività.
Pertanto, si è definito che i collaboratori, cosi definiti, potevano agire per conto di un istituto di investigazioni solo in virtù di un rapporto di lavoro subordinato previsto dall’art. 2095 C.C. che quindi attribuisca a loro una posizione di sostanziale subordinazione e soggezione economica. Tale principio viene dapprima recepito dalle associazioni di categoria che promuovono Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il più specifico è attualmente proprio quello di FEDERPOL) e dal Ministero che con il DM 269/2010 Allegato G, stabilisce non solo la natura giuridica di lavoro subordinato ma anche un contratto minimo di 80 ore mensile per il raggiungimento di una adeguata preparazione professionale.
Cosa diversa vale per i consulenti tecnici esterni all’agenzia, i quali svolgono attività tecniche specifiche (analisi biologiche, estrapolazione dati, ecc…) e non attività di investigazione privata e che pertanto il rapporto si configura come rapporto occasionale e/o commerciale fra imprese.

Come faccio a diventare dipendente di una agenzia investigativa?

Attualmente per diventare dipendente di una agenzia investigativa è sufficiente fare domanda di assunzione. Va comunque segnalato che i titolari degli istituti autorizzati a norma dell’art. 259 del Regolamento di esecuzione del TULPS hanno sempre avuto l’obbligo di segnalare, alla Prefettura di competenza, l’elenco del personale e a dar notizia appena si verifichi una variazione.
I titolari di agenzia investigativa nell’individuazione di un potenziale dipendente prediligono coloro che hanno svolto un corso di formazione specifico (vedi “Esistono corsi di formazione per accedere alla professione di Investigatore Privato?”).

Esistono delle tariffe imposte?

NO. Le tariffe minime furono introdotte nel 1988 per permettere una valutazione di congruitĂ  dei prezzi da parte del prefetto. Successivamente le norme europee sulla libera concorrenza dei mercati le ritennero illegittime e furono abolite il 15 Novembre 1997 con pubblicazione su G.U. n.289 12-12-1997.

Chi svolge l’attivitĂ  di Investigatore Privato senza il requisito fondamentale della licenza in quale reati incorre?

L’art. 134 TULPS prevede che non si possa svolgere investigazioni, informazioni e ricerche senza licenza rilasciata dal Prefetto. La violazione a questa norma è di carattere penale ed il fondamento normativo del reato è stato individuato negli artt. 17 e 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
Al riguardo, giova richiamare le disposizioni in esame:
– l’art. 17 prevede: “Salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a C 206,00. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformitĂ  alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci”;
– l’art. 134, inserito nel Titolo IV rubricato “Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata”, prevede che “Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietĂ  mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”.
Le pene per chi contravviene all’art. 134 TULPS vengono stabilite dal successivo art. 140 TULPS che stabilisce che i contravventori alle disposizioni del Titolo IV del TULPS (dall’art.133 all’art.141) sono puniti con l’arresto fino a 2 anni e con ammenda da euro 206,00 a euro 619,00.

Che requisiti di idoneitĂ  devono possedere i locali di una agenzia investigativa?

I requisiti sono specificati nell’allegato H del DM 269/2010 dal titolo “Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all’articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali.”
Si può osservare che all’art. 257 Bis del Regolamento di esecuzione TULPS si fa riferimento proprio alla diversa organizzazione degli istituti di investigazione (di tipo piĂą professionale che imprenditoriale) rispetto a quelli di vigilanza, prevedendo un progetto organizzativo (e non tecnico-operativo) intendendo riferirsi ad una semplice elencazione delle strutture e delle apparecchiature necessarie per lavorare, prevedendo, relativamente alla sede dell’attivitĂ , che questa non possa essere attivata presso il domicilio del titolare della licenza nĂ© in locali nei quali insistano studi legali, anche se resta inteso che l’AutoritĂ  di P.S. dovrĂ  comunque verificare l’idoneitĂ  dei locali scelti quale sede dell’attivitĂ , ai fini del corretto esercizio della potestĂ  di controllo, ai sensi dell’art.16 TULPS, cosi come ben specificato nel Vademecum Operativo alle pagine 52-53.
Si aggiungono requisiti in termini di privacy e dettati dal GDPR dove all’ art. 32 fissa alcuni principi fondamentali. In particolare, le misure di sicurezza devono essere approntate “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonchĂ© della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalitĂ  del trattamento, come anche del rischio di varia probabilitĂ  e gravitĂ  per i diritti e le libertĂ  delle persone fisiche“.
Pertanto, il regolamento europeo ha un approccio basato sulla valutazione del rischio, per cui occorre una corretta analisi del rischio del trattamento dei dati personali per poter implementare le misure di sicurezza adeguate.
Per ogni rischio occorre individuare la probabilità dell’evento, nonché la gravità dello stesso, in modo da stabilire le misure di sicurezza adeguate a mitigare il rischio.
Per approntare delle misure di sicurezza è necessario valutare fattori quali:
– la qualitĂ  delle porte e delle serrature per la protezione dei locali;
– l’accesso ai locali e il controllo dei visitatori;
– il corretto smaltimento dei rifiuti cartacei o elettronici;
– la sicurezza delle apparecchiature informatiche, in particolare i dispositivi mobili.
Si può pertanto definire che le misure minime per una agenzia investigativa che ne possano consentire una idoneità in conformità alle misure di sicurezza imposte dal GDPR e alle prescrizioni imposte dal TULPS sono assolte quando i locali sono:
– ad uso esclusivo adibito ad agenzia investigativa;
– vi è un unico accesso ai locali che ne permette agevole potestĂ  di controllo agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
– valutazione del rischio basato principalmente sulla probabilitĂ  di furto di dati sensibili;
– adeguate difese passive quali porte e finestre atte a contrastare una effrazione;
– adeguate difese attive, quali impianti antintrusione e videosorveglianza.

Cosa puo’ fare un investigatore privato

Cosa può fare un investigatore privato?

Il DM 269/2010 all’art. 5 definisce 7 macroaree di intervento dell’investigatore privato suddividendole in ambiti di attività d’indagine:

  • AttivitĂ  di indagine in ambito privato; volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede di giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti famigliari, matrimoniali, patrimoniali, ricerca di persone scomparse;
  • AttivitĂ  di indagine in ambito aziendale; volta a risolvere questioni afferenti la propria attivitĂ  aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltĂ  professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
  • AttivitĂ  di indagine in ambito commerciale; volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
  • AttivitĂ  di indagine in ambito assicurativo; in materia di dinamica dei sinistri, responsabilitĂ  professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societĂ  di assicurazioni;
  • AttivitĂ  d’ indagine difensiva; volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale;
  • AttivitĂ  previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. In questa attivitĂ  rientrano i titolari di licenza e datori di lavoro degli Addetti ai Servizi di Controllo, operatori della sicurezza che si occupano dell’incolumitĂ  dei partecipanti ad eventi di pubblico intrattenimento;
  • AttivitĂ  di Informazioni Commerciali.

Quali attivitĂ  può svolgere un dipendente con qualifica di C.I.I.E. – Collaboratore per gli Incarichi Investigativi Elementari?

Le attivitĂ  che il DM 269/2010 riconosce al Collaboratore per gli Incarichi Investigativi Elementari sono:
– AttivitĂ  di osservazione statica e dinamica (il cosiddetto pedinamento) anche attraverso strumenti elettronici (sistema di localizzazione satellitare GPS);
– Riprese video e fotografiche;
– Sopralluoghi;
– Raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri;
– Interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche;
– Raccolta di informazioni reperite presso le sede del committente (attivitĂ  d’indagine in ambito commerciale).

Cosa può legittimamente documentare un investigatore privato?

  • Nonostante la narrativa e la filmografia ci propongano investigatori privati che fanno uso di microspie, intercettano telefonate, reperiscono immagini con microtelecamere occulte o attraverso l’utilizzo di potenti teleobbiettivi, la realtĂ  è molto differente. Le norme sono restrittive e disciplinate dal Codice Penale e da Leggi Speciali quali il Regolamento (UE) 2016/679 cosiddetto Codice Privacy.
  • Una consolidata giurisprudenza in merito ha stabilito che può essere documentato con testimonianza dell’Investigatore Privato, coadiuvato attraverso videoriprese o fotografie, tutto quanto può osservare un comune osservatore, ad occhio nudo, trovandosi in un luogo pubblico, aperto al pubblico, accessibile al pubblico od esposto al pubblico. Bisogna osservare in particolare che quando ci si riferisce ad occhio nudo si equipara l’occhio umano alla visione di un obbiettivo di 35 mm. Quando si parla di luogo pubblico si tratta di un luogo accessibile indistintamente da chiunque, ad esempio un parco pubblico, una strada o una piazza. Per luogo aperto al pubblico ci si riferisce ad un luogo dove vi si può accedere attraverso un titolo di accesso che può essere un biglietto, ad esempio un cinema, un concerto e dove non vi può essere impedito l’accesso se in possesso del titolo d’ingresso. Per luogo accessibile al pubblico si intende un luogo che è soggetto ad un ingresso su autorizzazione da parte di una pubblica amministrazione ma anche di un privato dove quindi si è soggetti alla volontĂ  dell’avente diritto che può esercitare un potere ostativo (ius escludendi). Per luogo esposto al pubblico ci si riferisce ad un luogo privato, non accessibile ma facilmente osservabile dall’esterno, ad esempio la vetrata di una abitazione prospicente la pubblica via (visibile quindi ad occhio nudo e senza barriere visive naturali o artificiali).

L’investigatore privato può mettere una microspia?

(vedi: cosa può essere legittimamente documentato da un investigatore privato?)
NO. L’investigatore che mette una microspia incorre nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).
Il delitto di interferenze illecite nella vita privata, vieta l’uso di qualunque mezzo di riproduzione visiva o sonora (cioè di qualsivoglia strumento in grado di scattare una fotografia, registrare un video o una conversazione vocale, basti pensare a cosa possono fare gli odierni cellulari), volto ad ottenere indebitamente immagini e/o notizie di terzi nei luoghi di “privata dimora”.
Di tali notizie è vietata anche, come è ovvio, l’indebita rivelazione a terzi.

Può un investigatore privato fare un pedinamento o installare un GPS?

SI. La criticitĂ  legata alla mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti dagli investigatori, in particolare per quel che concerne alcune attivitĂ  non compiutamente definite dalle norme istitutive, come ad esempio appostamenti e pedinamenti (anche a mezzo di rilevazioni elettroniche con apparecchiature GPS), appostamenti e riprese fotocinematografiche, che danno luogo ad atti atipici, viene superata dall’ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale il pedinamento operato dagli investigatori privati non integra gli estremi dell’azione molesta punita dall’art. 660 codice penale, anche se interferisce nell’altrui sfera di libertĂ  e pure se non è gradito alla persona che lo subisce. Per quel che concerne, poi, la possibilitĂ  di disimpegnare le attivitĂ  di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche (localizzatori satellitari), la piĂą recente giurisprudenza ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona, costituisce attivitĂ  di pedinamento e non è, quindi, assimilabile all’attivitĂ  d’intercettazione di comunicazioni o conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale).

Un investigatore privato può controllare il dipendente di una azienda?

SI. La principale forma di infedeltà aziendale è quella dell’assenteismo, molto spesso mascherato da falsa malattia, falso infortunio, abuso dei permessi Legge 104/92. Anche qui, giurisprudenza consolidata, nel pieno rispetto dello Statuto dei Lavoratori e della legge sulla Privacy vigente, conferma la possibilità del titolare d’azienda o di persona designata dallo stesso, di rivolgersi all’Investigatore Privato per difendere il patrimonio aziendale.

Un investigatore privato può installare telecamere nascoste in una azienda?

SI. Le principali norme che regolano l’attività dell’investigatore nel campo delle indagini in ambito aziendale sono il Regolamento (UE) 2016/679 Codice della Privacy e lo Statuto dei Lavoratori.
Per quanto concerne la Privacy i principi che devono essere rispettati durante una attivitĂ  investigativa sono:
– Che l’attivitĂ  sia finalizzata a far valere o difendere un diritto in eventuale fase giudiziale;
– Che vi sia sempre un legittimo interesse, un rapporto di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti, limitandosi a quanto è richiesto di accertare nel mandato professionale.
Nel caso di specie, giurisprudenza, quindi la suprema corte di cassazione, ha ammesso la facoltà di installare telecamere per verificare se i dipendenti commettono reati, quali quello di furto. Per esempio è il caso di un supermercato dove le telecamere nascoste riprendono il dipendente che sottrae denaro dalla cassa. La cassazione stabilisce che è lecito in quanto non si tratta di controllare la qualità della mera prestazione lavorativa ma se viene commesso un reato durante la prestazione lavorativa.

Un investigatore privato può ispezionare il computer aziendale di un dipendente per conto dell’azienda?

SI. Seguendo precisi criteri di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza e di rispetto dello Statuto dei Lavoratori si può procedere al controllo del computer aziendale.
La posta elettronica aziendale e la connessione internet sono strumenti di lavoro, messi a disposizione dal datore e come tali devono essere utilizzati: evitandone cioè l’uso privato, specie durante l’orario di lavoro. Purtroppo, non sempre è così e spesso i dipendenti ne fanno un uso distorto. Molte aziende però tollerano l’utilizzo della posta elettronica aziendale anche per un ragionevole uso privato. Ciò comporta problemi in quanto sullo stesso account convivono comunicazioni aziendali e personali, creando evidenti difficoltĂ  se si dovesse rendere necessario l’accesso all’intero archivio nell’ambito di una investigazione per verificare l’esistenza di illeciti o inadempimenti commessi dal lavoratore.
Altro aspetto che occorre considerare è quello relativo ai principi costituzionali che tutelano la libertĂ  e la segretezza della corrispondenza all’art. 15 e dal codice penale all’art. 616. Da evidenziare è che alcune interpretazioni hanno ritenuto che la posta elettronica non sia da considerare “chiusa”, ma “aperta” e pertanto non rientri nella fattispecie disciplinata dall’art. 616 c.p. e, comunque essendo uno strumento aziendale di proprietĂ  del datore di lavoro, protetto da password, il controllo effettuato dal datore di lavoro non costituirebbe un illecito penale.
Anche il Garante della Privacy è intervenuto piĂą volte sul tema ed ha stabilito che il datore per poter effettuare controlli è necessario che predisponga una procedura interna con indicate chiaramente le regole per l’utilizzo di internet e della posta elettronica, oltre agli eventuali controlli che si riserva di effettuare nel rispetto dei principi generali di necessitĂ , correttezza, pertinenza e non eccedenza. La procedura, a norma dello Statuto dei Lavoratori, deve essere affissa in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Il datore ha quindi l’onere di fornire, al momento dell’assunzione dei dipendenti, ogni informazione attinente la raccolta ed il trattamento dei dati relativi all’utilizzo di internet e della posta elettronica nonchĂ© al potere di controllo, ordinario e straordinario, e alle relative modalitĂ  di esercizio.
L’utilizzo inappropriato del computer aziendale da parte del dipendente per fini privati può portare anche alla denuncia penale da parte del datore di lavoro per appropriazione indebita Art. 646 C.P.
Esemplare è la condanna in Cassazione di un dipendente di un istituto di credito che durante il normale orario di lavoro utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’istituto per svolgere le sue mansioni, come ad esempio il computer, svolgeva operazioni finanziarie di investimenti in borsa in proprio per conto di clienti personali. La Corte rilevò che in tale comportamento si ravvisava oltre alle inottemperanze agli obblighi contrattuali che ne legittimavano il licenziamento, anche il reato di appropriazione indebita in merito all’utilizzo di strumenti di proprietà dell’istituto di credito ma utilizzati con un comportamento da proprietario.

Quali sono i casi più comuni in cui un investigatore è chiamato a risolvere problematiche in ambito aziendale?

Le attività che può svolgere un investigatore privato a tutela di una azienda sono molteplici. Fra le più comuni vi sono però:
– Assenteismo per falsa malattia;
– Assenteismo e/o responsabilitĂ  (anche penale) del datore di lavoro per falso infortunio o aggravamento dello stato fisico rispetto alla realtĂ ;
– Abuso di permessi Legge 104/92;
– Falsificazione orari di entrata ed uscita dal lavoro;
– Appropriazione indebita, furto o ammanchi inventariali;
– Concorrenza sleale, fuga di formule, notizie, brevetti.

Può un investigatore privato intercettare o registrare due persone che parlano?

  • L’investigatore non può fare una intercettazione ma può registrare una conversazione quando una delle due persone è consapevole della registrazione. L’Art. 617 C.P. riguarda la cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni. Il bene giuridico protetto è la riservatezza delle comunicazioni, pertanto è proibita la cognizione di una conversazione (intercettazione) fra una o piĂą persone senza il consenso di almeno una di esse. Sono previste circostanze aggravanti sia che sia subita da un pubblico ufficiale o sia svolta da un pubblico ufficiale e per chi svolge l’attivitĂ  di investigatore privato.
  • Art. 615 bis C.P.P. e registrazione di conversazione ascoltata in luogo pubblico o aperto al pubblico, per esempio al bar o al ristorante, udibile a tutti i presenti?
    Non vi rientra il caso della registrazione fra presenti e non occorre che fra i presenti vi debba essere l’interessato ma può esservi anche un terzo con lo specifico incarico di partecipare alla conversazione dove la registrazione è una prova che conferma alla successiva testimonianza.

Può l’investigatore privato registrare una conversazione ascoltata in luogo pubblico o aperto al pubblico, per esempio al bar o al ristorante, udibile a tutti i presenti?

SI. L’investigatore può registrare qualsiasi conversazione ascoltata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, udibile da chiunque con un normale udito. Non è invece possibile registrare o ascoltare una conversazione ascoltata attraverso sistemi tecnologici che superano l’udito dell’orecchio umano, come ad esempio microfoni a distanza, effettuata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ma che presenti hanno intenzione di tutelare appartandosi in modo da non essere udita da estranei (ad esempio portandosi in un punto di un parco pubblico isolato e lontano da persone), incorrendo nel delitto di interferenze illecite nella vita privata
Il delitto di interferenze illecite nella vita privata, Art 615 Bis c.p. vieta l’uso di qualunque mezzo di riproduzione visiva o sonora (cioè di qualsivoglia strumento in grado di scattare una fotografia, registrare un video o una conversazione vocale, basti pensare a cosa possono fare gli odierni cellulari), volto ad ottenere indebitamente immagini e/o notizie di terzi nei luoghi di “privata dimora”.
Secondo la formulazione letterale della norma, è tutelato il diritto alla riservatezza dell’interessato nei luoghi di “privata dimora”: sono quindi pacificamente esclusi i luoghi pubblici (strade, piazze, ecc.) e anche quelli aperti al pubblico come i ristoranti, i pubblici uffici, i bar o i negozi. Cosa debba intendersi per “privata dimora” lo ha chiarito nel tempo l’interpretazione giurisprudenziale, che oggi identifica un luogo di privata dimora come ogni luogo ove l’interessato esplichi, anche solo temporaneamente, la propria sfera intima e privata. In altre parole, ogni luogo ove egli goda di uno ius excludendi nei confronti di tutti gli altri: la propria abitazione, ovviamente, ma anche lo studio professionale o una camera d’albergo per il tempo in cui egli vi dimora. Non costituisce, viceversa, luogo di privata dimora l’abitacolo di una autovettura sulla pubblica via.
Nel delitto di interferenze illecite nella vita privata, Art 615 Bis c.p. non vi rientra il caso della registrazione fra presenti e non occorre che fra i presenti vi debba essere l’interessato ma può esservi anche un terzo con lo specifico incarico di partecipare alla conversazione dove la registrazione è una prova che conferma alla successiva testimonianza.

Fino a quando possono essere svolte investigazioni in un processo civile?

Spesso un potenziale cliente rivolgendosi ad un istituto di investigazione ha il dubbio che a seconda di dove si trova nell’iter processuale le investigazioni da lui richieste non siano più producibili. Per sgombrare il campo da ogni dubbio è fondamentale sapere che le prove possono essere presentate in qualsiasi fase, stato e grado di giudizio ed anche nel caso di richiesta di giudizio di revisione o preventivamente all’avvio di un procedimento penale.
Nell’ambito del processo civile è onere di chi invoca la protezione del diritto provare il fatto posto a fondamento della sua pretesa.
L’articolo 2697 del C.C. prevede che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L’art. 115 del C.P.C. assicura il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, infatti il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il giudice nella formazione del proprio libero convincimento deve utilizzare le prove raccolte le quali possono essere quindi esibite in ogni fase del procedimento se necessarie alla definizione della controversia.
Anche l’art. 345 C.P.C. riguardante il giudizio d’appello al comma 3 stabilisce che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Fino a quando possono essere svolte investigazioni in un processo penale?

Le investigazioni possono essere svolte in ogni fase, stato e grado di giudizio, anche in via preventiva prima che sia instaurato un procedimento penale o dopo condanna definitiva per la revisione del giudizio.
Nell’ambito del processo penale le investigazioni difensive svolte sia per persone sottoposte ad indagini sia nel caso di parte offesa, sono regolate dagli articoli del C.P.P.327 bis, 391 bis, 391 sexies, 391 nonies, e 391 decies.
– L’articolo 391 nonies C.P.P. prevede che l’attivitĂ  di indagine difensiva possa essere svolta dal difensore anche per l’eventualitĂ  che si instauri un procedimento penale. Tale attivitĂ  ovviamente non essendoci ancora un procedimento penale avviato esclude tutti gli atti che richiedono un’ autorizzazione da parte dell’autoritĂ  giudiziaria.
– L’art 190 C.P.P. sancisce il principio del processo accusatorio dove le prove sono ammesse a richiesta di parte, ponendo accusa e difesa sullo stesso piano (in teoria) e lasciando al giudice il potere di escludere le prove vietate dalla legge.
– L’art. 192 C.P.P. vincola il giudice nella valutazione della prova in quanto il giudice deve valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
– L’art. 495 C.P.P. Comma 2 sancisce ancora una volta il diritto alla difesa ed indica che l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico.
– L’art. 507 C.P.P. prevede la possibilitĂ  del giudice di richiedere nuove prove, qualora terminata l’acquisizione delle prove si renda necessario un ulteriore assunzione di mezzi di prova per la definizione della causa.
– L’art. 603 C.P.P. stabilisce che nel processo di appello possano essere richieste da una delle parti l’assunzione di nuove prove ed il giudice se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti può procedere con la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Tale procedura si applica anche nel caso di prove che sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.
– L’art 630 C.P.P. alla Lettera C prevede che la revisione del processo può essere richiesta nel caso in cui dopo la condanna sono sopravvenute o scoperte nuove evidenze che sole o unite a quelle giĂ  valutate dimostrano che il condannato debba essere prosciolto a norma dell’art. 631.

Può un investigatore privato svolgere un “appostamento”?

SI. (vedi “Può un investigatore privato fare un pedinamento o installare un GPS?”)

L’investigatore privato è autorizzato a commettere reati per recuperare prove in un processo?

NO. Nello svolgimento della propria attività un investigatore privato deve agire sempre nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti. In particolare, i reati che possono vedere da testimone a imputato un investigatore privato sono principalmente quelli commessi durante l’attività eccedendo oltre i limiti consentiti dalla legge o successivamente nella fase del procedimento giudiziario nella manipolazione dei fatti a favore del proprio cliente falsando la verità processuale o essendo comunque di intralcio alla giustizia.

Sicurezza

Come si può diventare addetto alla sicurezza (Addetto ai Servizi di Controllo) in una discoteca o in un concerto?

Dopo il DM 6 ottobre 2009 nel quale è stata disciplinata la figura dell’Addetto ai Servizi di Controllo in locali di pubblico intrattenimento e spettacolo, per accedere alla predetta qualifica è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nel medesimo DM ed avere superato un corso di formazione di 90 ore erogato dalle agenzie formative accreditate dal sistema formativo regionale.

Domande comuni sugli eventi

I corsi Federpol sono anche online?

Attualmente Federpol si è dotata di una piattaforma online e molti corsi vengono erogati anche a distanza.

Gli eventi sono pubblici?

Gli eventi sono organizzati in varie cittĂ  italiane esistono eventi dedicati ai nostri soci ed eventi invece aperti a tutti gli investigatori privati anche non iscritti.
Il Socio Simpatizzante può partecipare ai corsi di formazione gratuitamente se uditore senza certificazione, a pagamento con la certificazione universitaria.

Altre FAQ

Posso partecipare ai corsi anche se non sono Socio?

Si, i corsi sono aperti a tutti, soci e non soci. All.

Vi sono succursali Federpol in tutta Italia?

Federpol come da organigramma ha una sede centrale a Roma e sedi regionali al quale fa capo un Presidente di Regione. I corsi, gli eventi ed i workshop vengono comunque organizzati su base nazionale in diverse cittĂ  italiane.

Come posso diventare Socio?

Federpol permette varie tipologie di affiliazione: Socio Titolare, Socio Titolare Dipendente/Collaboratore Associato, Socio Titolare estero, Socio Simpatizzante. Qui puoi trovare ulteriori informazioni ed iscriverti online per inviarci la richiesta di associazione: https://www.federpol.it/diventa-socio/