Può un investigatore privato fare un pedinamento o installare un GPS?

SI. La criticità legata alla mancanza di una chiara evidenza degli atti che possono essere compiuti dagli investigatori, in particolare per quel che concerne alcune attività non compiutamente definite dalle norme istitutive, come ad esempio appostamenti e pedinamenti (anche a mezzo di rilevazioni elettroniche con apparecchiature GPS), appostamenti e riprese fotocinematografiche, che danno luogo ad atti atipici, viene superata dall’ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale il pedinamento operato dagli investigatori privati non integra gli estremi dell’azione molesta punita dall’art. 660 codice penale, anche se interferisce nell’altrui sfera di libertà e pure se non è gradito alla persona che lo subisce. Per quel che concerne, poi, la possibilità di disimpegnare le attività di pedinamento anche avvalendosi di apparecchiature elettroniche (localizzatori satellitari), la più recente giurisprudenza ha affermato che la localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare degli spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è, quindi, assimilabile all’attività d’intercettazione di comunicazioni o conversazioni (pertanto non soggetta alle disposizioni degli art. 266 e segg. del codice di procedura penale).

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