Statuto Approvato nell’Assemblea del 28 Maggio 2022

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. “FEDERPOL” è la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza.

2. “Soci Titolari” sono le persone fisiche titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’Art. 134 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, o di quella ai sensi dell’art. 222 D. L. VO n. 271 del 28 luglio 1989, dell’art. 327 bis, comma 3, C.P.P., di cui alla Legge del 7 dicembre 2000 n. 397 e ai sensi del D.M. 269/2010 a cui fanno capo o possono far capo società aventi ad oggetto l’attività assentita.

3. “Soci Titolari dipendenti” sono così definite le persone fisiche le quali, allorquando autorizzati dalla competente prefettura ex art. 257 bis, primo comma, del Regolamento di attuazione al T.U.L.P.S. o 222 D. L.VO n. 271 del 28 luglio 1989, dell’art. 327 bis, comma 3, C.P.P., di cui alla Legge del 7 dicembre 2000 n. 397 e ai sensi del D.M. 269/2010, quali titolari della così detta “mini” licenza, svolgono la loro attività alle dipendenze di un titolare di licenza di cui al punto 2.

4. “Collaboratori Associati” sono le persone fisiche che sono state segnalate ex art. 259 Regolamento TULPS dal titolare di licenza investigativa, alla competente Prefettura.

5. “Soci d’onore” sono le persone fisiche che si sono distinte in attività di rilievo a favore della categoria oppure della Associazione.

6. “Soci Simpatizzanti” sono le persone fisiche che condividono idee, programmi e le finalità della nostra associazione e che dimostrano particolare simpatia e sensibilità nei confronti della Federpol.

7. “Segreteria Nazionale” è costituita dalle persone fisiche, dipendenti della FEDERPOL, che assolvono ai compiti amministrativi e di segreteria presso la sede sociale.

8. “Ordinaria Amministrazione” viene definita come quel complesso di attività necessarie, sufficienti e soprattutto indispensabili per il regolare svolgimento economico e non della Associazione e quindi avente carattere ripetitivo.

9. “Straordinaria Amministrazione” viene definita come quell’attività esorbitante l’ordinaria amministrazione e che per sua natura non ha carattere ripetitivo, ma eccezionale.

10. “Gravi motivi” non riguardano solo situazioni di emergenza o circostanze eccezionali strettamente collegate al regolare svolgimento dell’attività Associativa, ma vanno ricomprese tutte le circostanze in grado di produrre qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave alla stessa Associazione.

Art. 2 – DENOMINAZIONE

1. La “FEDERPOL – FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ISTITUTI PRIVATI PER LE INVESTIGAZIONI – PER LE INFORMAZIONI e PER LA SICUREZZA”, è una Associazione a carattere nazionale e rappresenta gli interessi e l’espressione unitaria dei Titolari di Licenza Governativa ai sensi dell’Art. 134 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Informatori Commerciali e Investigatori Privati), e di quella ai sensi dell’art. 222 D. L. VO n. 271 del 28 luglio 1989, dell’art. 327 bis, comma 3, C.P.P., di cui alla Legge del 7 dicembre 2000 n. 397 e ai sensi del D.M. 269/2010 e, più in generale, ai sensi di tutta la normativa vigente in subjecta materia, con successive integrazioni e modifiche.

2. Essa è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro.

ART. 3 – SCOPO ASSOCIATIVO

1. La FEDERPOL si propone:

a. la promozione ed il mantenimento del piĂą alto livello morale e professionale dei Soci;

b. la salvaguardia del prestigio della categoria di fronte all’Autorità ed ai cittadini;

c. la difesa giuridica ed economica della Categoria, vigilando che l’espressione della volontà degli associati sia tutelata ed attuata in tutte le sedi competenti;

d. di coadiuvare lo svolgimento delle attività dei Soci, attuando iniziative per migliorare i sistemi di lavoro, facilitare la collaborazione tra gli aderenti all’Associazione, regolare le condizioni di reciprocità nello scambio delle prestazioni professionali;

e. di disciplinare il comportamento dei Soci, che deve essere sempre improntato a lealtĂ , probitĂ  e correttezza;

f. la pubblicazione periodica a mezzo mailing oppure del sito internet di un organo ufficiale dell’Associazione, per la trattazione di argomenti giuridico professionali che comunque interessino la categoria e che contenga quanto altro possa interessare gli associati e la categoria;

g. di espletare ogni altro compito deliberato dall’Assemblea dei Soci e da essa affidato all’Associazione;

h. di proporre e interloquire con l’organo esecutivo, legislativo o amministrativo, anche locale, al fine di stimolare l’approvazione di norme specifiche che possano interessare l’intera categoria ovvero l’adeguamento dell’attuale normativa alle concrete esigenze dei propri associati e dell’intera categoria.

ART. 4 – DURATA

1. La FEDERPOL ha durata illimitata.

2. Può essere sciolta per volontà espressa di almeno ¾ dei Soci iscritti, secondo quanto stabilito dal Codice Civile.

ART. 5 – EMBLEMA SOCIALE

1. L’Emblema della FEDERPOL è formato da tre cerchi concentrici con interposta, nella prima corona circolare, la dicitura “FEDERPOL – Federazione Italiana Istituti – Investigazioni – Informazioni – Sicurezza” su fondo bianco, nella seconda corona circolare figureranno le stelle Europee in oro su fondo blu, recante al centro, su campo bianco, la Bandiera Nazionale. (come da allegato grafico).

2. I soci potranno apporre sulla carta intestata del proprio Istituto, nelle email e sul proprio sito web, tale contrassegno e/o l’indicazione “Associato FEDERPOL”.

3. Con la perdita della qualità di Socio, decade l’autorizzazione all’uso del suddetto emblema e/o l’indicazione “Associato FEDERPOL”.

4. Fa parte integrante del presente Statuto il regolamento sull’utilizzo del logo e della scritta Federpol.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi Sociali, che devono essere composti esclusivamente da Soci Federpol, sono:

a. l’Assemblea Generale dei Soci;

b. il Presidente Nazionale;

c. il Vice Presidente Vicario;

d. i tre Vice Presidenti di Area (Nord, Centro e Sud);

e. il Segretario Generale;

f. il Vice Segretario Generale

g. il Tesoriere;

h. il Consiglio Nazionale;

i. il Consiglio Esecutivo;

j. il Collegio dei Probiviri;

k. il Collegio dei Sindaci;

l. il Comitato Studi Legislativi;

m. il Comitato Formazione Professionale;

n. La Commissione Antiabusivismo.

2. Costituiscono organi decentrati a carattere regionale e/o interregionale:

a. L’Assemblea Regionale;

b. Le Delegazioni Regionali/interregionali;

c. I Presidenti Regionali/interregionali e Vice Presidenti Regionali;

d. I Delegati provinciali.

ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE

1. L’Assemblea Generale è costituita dai Soci Titolari con diritto di voto.

2. L’Assemblea Generale può essere Ordinaria, Straordinaria e/o Elettiva. E’ convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

3. All’Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i Soci Titolari di licenza, anche i Soci Onorari che mantengono il diritto di voto e la possibilità di candidarsi (titolari di licenza).

4. L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata su delibera del Consiglio Esecutivo ogni qualvolta necessario, ma almeno una volta all’anno entro il 31 del mese di Maggio. La data può coincidere con lo svolgimento del Congresso Nazionale.

5. Ove il Consiglio Esecutivo non decreti la convocazione dell’Assemblea almeno entro il 28 Aprile, questa deve essere convocata dal Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, in mancanza dal Vice Presidente Vicario, in ulteriore assenza dal Presidente dei Probiviri.

6. I Soci Titolari sono convocati in Assemblea dal Segretario Generale, tramite gli uffici della Segreteria, a mezzo lettera semplice o raccomandata o telegramma o telefax o e-mail, o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la corretta ricezione, da inviarsi almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la riunione.

7. L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno deliberato dal Consiglio Esecutivo, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

8. In caso di convocazione da parte del Presidente Nazionale, del Segretario Generale, del Vice Presidente Vicario o del Presidente dei Probiviri, l’Ordine del Giorno, in mancanza di delibera del Consiglio Esecutivo, dovrà prevedere l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo ed ogni conseguente delibera che attenga all’Ordinaria Amministrazione da sottoporre all’Assemblea dei Soci. Nel caso di Assemblea Generale Straordinaria dei Soci l’Ordine del Giorno avrà come oggetto il motivo della convocazione. Anche nel caso di Assemblea Generale Elettiva, con mancanza di convocazione da parte degli Organi preposti, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente Nazionale, si provvederà seguendo l’ordine al comma 5, l’Ordine del Giorno avrà come unico oggetto il rinnovo delle cariche statutarie.

9. L’Assemblea Generale è presieduta di diritto dal Presidente Nazionale che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario ed in ulteriore assenza dal Segretario Generale. In caso di assenza dei succitati soggetti, sarà presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente dell’Assemblea, nominerà, tra i soci con diritto di voto, il Segretario dell’assemblea che redigerà il relativo verbale.

10. L’Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

a. provvede, mediante elezioni ogni tre anni, al rinnovo delle Cariche Sociali, in particolare da la fiducia ed elegge il Presidente Nazionale tra i fisicamente presenti, questi indica tra i Soci Titolari, anche non fisicamente presenti, coloro i quali saranno, i tre Vice Presidenti di Area, tra cui il Vice Presidente Vicario. Il Presidente Nazionale nomina altresì il Segretario Generale ed il Tesoriere.

La loro nomina sarà soggetta all’accettazione dell’incarico che potrà avvenire anche successivamente, purché entro 15 giorni dalla nomina. In difetto, il Presidente Nazionale provvede, al più presto, alla loro sostituzione, con le medesime modalità.

L’Assemblea procede poi all’elezione del Presidente dei Probiviri e di tutti i componenti del Collegio dei Probiviri. L’Assemblea procede quindi all’elezione del Presidente dei Sindaci e di tutti i componenti del Collegio dei Sindaci.

b. modifica lo Statuto;

c. scioglie l’Associazione, nomina i liquidatori, devolve il patrimonio ed il fondo di riserva, delibera sulla conservazione degli atti, documenti ed archivi;

d. approva il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo proposto dal Consiglio Esecutivo;

e. esamina, discute e delibera su ogni altro argomento che sarĂ  sottoposto.

ART. 8 – DELIBERAZIONI

1. Le Deliberazioni dell’Assemblea Generale, Ordinaria, Straordinaria e/o Elettiva sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le votazioni dovranno essere fatte a scrutinio segreto ovvero per alzata di mano quando deliberato dall’Assemblea con specifica approvazione della stessa.

3. Per l’approvazione del bilancio i membri del Consiglio Esecutivo e di quello dei Sindaci, non hanno diritto al voto.

4. Non hanno diritto al voto i Soci interessati direttamente all’esito di una delibera.

5. Per l’approvazione delle modifiche allo Statuto sarà necessaria la maggioranza qualificata di almeno il 75% dei Soci presenti.

ART. 9 – DIRITTO DI VOTO

1. Nell’Assemblea Generale, Ordinaria, Straordinaria e/o Elettiva possono votare esclusivamente i Soci Titolari, così come sopra definiti.

2. Non hanno diritto al voto i Soci che siano incorsi nella sanzione prevista dall’art. 19, comma 4 lettera c. e d. – sospensione – nonché quelli morosi all’atto delle operazioni assembleari.

3. Ogni Socio Titolare può farsi rappresentare da altro associato con delega semplice, anche se pervenutagli per e-mail, su carta intestata e firma autografa del socio delegante. Le deleghe con aggiunte a penna (ad esclusione della firma) saranno rese nulle dal Comitato Elettorale.

4. Ogni Socio non può possedere di più di una delega. La delega è consentita anche nelle votazioni per le modifiche dello Statuto.

ART. 10 – ELEZIONI

1. Le Elezioni del Presidente Nazionale, del Presidente dei Probiviri e di quello dei Sindaci ad eccezione il caso di dimissioni e/o sfiducia del Presidente Nazionale, avvengono ogni tre anni in sede di Assemblea Generale e si svolgono con le seguenti modalitĂ :

a. Le candidature alla Presidenza Nazionale, dei Probiviri e dei Sindaci sono libere.

b. Ciascun Socio titolare può candidarsi purché, al momento della candidatura, abbia anzianità associativa continuativa per almeno 5 anni per la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci e 8 anni per la carica di Presidente Nazionale.

c. I soci interessati alle candidature alla Presidenza Nazionale debbono inviare l’elenco nominativo della propria “squadra” alla Segreteria Nazionale almeno quindici giorni prima della data delle elezioni la quale deve comprendere a pena di nullità i tre Vice Presidenti, tra cui il Vicario, il Segretario Generale, i quali potranno essere sostituiti per giustificato impedimento prima delle votazioni. E’ facoltà dei candidati presentare anche altri componenti della “squadra”.

d. Il Segretario Generale ne verifica entro 5 giorni la regolarità a norma di statuto dei singoli candidati e ne comunica l’accettazione o il rigetto dandone adeguata motivazione.

e. Il Segretario Generale predispone l’elenco dei Soci intervenuti e procede alla verifica della presenza del numero legale.

f. L’Assemblea Generale Elettiva nomina quindi il Comitato Elettorale, che è costituita da un Presidente, da un Segretario e da un componente, scelti tra i Soci Titolari non candidati. Dal momento in cui il Comitato Elettorale è insediato non sarà più possibile accedere alla sala, il registro dei Soci Titolari votanti viene chiuso.

g. Il Comitato Elettorale, che è competente a dirimere tutte le contestazioni sulle operazioni elettorali dell’Assemblea, provvede alla verifica dei poteri e consegna ad ogni Socio tre schede siglate.

h. Quindi si procede all’elezione del Presidente Nazionale; poi si procede all’elezione del Presidente del Collegio dei Probiviri, dei due membri effettivi e dei due supplenti; infine a quella del Presidente dei Sindaci, a quella dei due membri effettivi e dei due supplenti.

i. Il voto è segreto e le schede, prive di segni che consentano l’identificazione del compilatore, vengono rimesse al Comitato Elettorale, che procede alla spoglio e ne comunica all’Assemblea l’esito ed i nominativi degli eletti.

j. In caso di paritĂ  dei voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianitĂ  associativa.

k. Ogni Socio Titolare può farsi rappresentare da altro associato con delega semplice, anche se pervenutagli per e-mail, su carta intestata e firma autografa del socio delegante. Le deleghe con aggiunte a penna (ad esclusione della firma) saranno rese nulle dal Comitato Elettorale.

2. Il Comitato Elettorale, curerà la stesura del verbale dei lavori dell’Assemblea con l’esito delle votazioni ed entro sette giorni ne invierà copia al Segretario Generale il quale la farà custodire presso la sede legale della Federpol.

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni, quando per gravi motivi ne sia stata fatta richiesta dai 2/10 dei Soci Titolari oppure dal Consiglio Esecutivo oppure dal Consiglio Nazionale;

2. Si applicano le stesse procedure dell’Assemblea Generale Ordinaria;

3. In assenza del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Probiviri, assumerà la Presidenza il Socio eletto a maggioranza dei voti dei Soci presenti. Le delibere saranno per scrutinio segreto o per alzata di mano se richiesto dall’unanimità dell’Assemblea.

ART. 12 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente della FEDERPOL ha la rappresentanza legale della Federazione e resta in carica per tre anni.

Ha inoltre le seguenti attribuzioni:

a. presiede di diritto l’Assemblea Generale, Ordinaria, Straordinaria ed Elettiva, il Consiglio Nazionale ed Esecutivo;

b. può partecipare a tutte le riunioni indette dagli organi sociali e a tutte le attività promosse da Federpol:

c. nomina e dimette tutti i componenti del Consiglio Esecutivo, dandone motivazione scritta al Consiglio Nazionale;

d. nomina tre Vice Presidenti d’area e, tra loro, il Vice Presidente Vicario, scelti tra i soci che abbiano almeno 5 anni di anzianità associativa continuativa come socio titolare. Il Vice Presidente Vicario è scelto tra i tre Vice Presidenti di area;

e. nomina e revoca il Segretario Generale ed il Tesoriere;

f. nomina, insieme al Presidente del Comitato Studi Legislativi, gli 8 membri della Commissione Antiabusivismo;

g. ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare Avvocati e Procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualunque grado e giurisdizione; ha la facoltà di delegare un componente dell’Associazione per l’assolvimento di particolari compiti; può stipulare contratti e transazioni il cui valore non ecceda Euro 25.000,00 cumulativamente e su base annua, vincolando l’Associazione;

h. su delibera del Consiglio Esecutivo e approvazione esplicita dell’Assemblea Generale, ha la firma e la rappresentanza per gli atti di straordinaria amministrazione, salvo per casi di assoluta urgenza e gravità, il cui operato dovrà essere ratificato nella prima Assemblea Generale, immediatamente successiva all’atto;

i. sostituisce il Segretario Generale per qualsiasi impedimento di questi;

j. convoca attraverso il Segretario Generale, l’Assemblea Generale, il Consiglio Esecutivo quando necessario e il Consiglio Nazionale almeno due volte all’anno; l’Assemblea Generale Ordinaria, Straordinaria ed Elettiva secondo le modalità previste agli art. 7 e 11.

k. mantiene ed assume i necessari contatti con gli organi istituzionali, con le segreterie, con gli organismi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione ai fini degli interessi della categoria seguendone lo sviluppo e dandone tempestiva informazione agli associati;

l. rappresenta la FEDERPOL nei confronti degli Organismi Internazionali, anche tramite un suo delegato.

m. assume i necessari contatti con gli Organismi centrali della Pubblica Amministrazione per utili iniziative per la Categoria.

2 L’Assemblea Generale Straordinaria, può convocarsi, su richiesta del Consiglio Nazionale con le modalità espresse all’art. 17 al comma 8, al fine di sfiduciare il Presidente Nazionale, in tal caso la stessa sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario, in mancanza dal Segretario Generale ed in ultimo dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

a. La convocazione avviene per il tramite del Presidente dei Probiviri nel caso non provveda il Segretario Generale o il Presidente Nazionale, inviando la comunicazione almeno 30 giorni prima della data fissata, anche senza la presenza del Segretario Generale o del Presidente Nazionale;

b. Il voto di sfiducia potrà essere espresso se all’Assemblea Straordinaria saranno presenti almeno il 10% dei soci titolari Federpol, la sfiducia sarà convalidata con il 75% dei votanti (purché in regola con il pagamento della quota sociale) a favore della sfiducia. In tal caso il Presidente Nazionale decade dalla sua carica.

3. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale o nel caso questo decada per qualsiasi ragione, decade l’intero Esecutivo e tutte le cariche ad eccezione del Vicepresidente Vicario, il quale procederà ad indire nuove elezioni entro 60 giorni. Rimangono in carica per il periodo transitorio e sino alle elezioni il Tesoriere, i Collegi dei sindaci e dei Probiviri. Nel caso i Collegi predetti siano impegnati in attività legate al proprio mandato potranno portarle a termine entro 15 giorni. (p.e. decisione del Collegio dei Probiviri in merito ad istanza in corso).

4. Alla data delle elezioni si provvederĂ  al rinnovo di tutte le cariche elettive e nominative, compresi tutti i componenti dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri, compresi tutti i componenti dei Comitati Studi Legislativi e della Formazione.

ART. 13 – IL VICE PRESIDENTE VICARIO

1. Il Vice Presidente Vicario collabora con il Presidente Nazionale nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. PotrĂ  essere di volta in volta delegato dal Presidente a rappresentarlo o a svolgere particolari incarichi.

3. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale o nel caso questo decada per qualsiasi ragione, decade l’intero Consiglio Esecutivo e tutte le cariche ad eccezione del Vicepresidente Vicario, il quale procederà ad indire nuove elezioni entro 60 giorni. Rimangono in carica per il periodo transitorio e sino alle elezioni il tesoriere, i collegi dei sindaci e dei probiviri.

4. Il Presidente Vicario, durante il breve mandato, deve occuparsi solo della gestione ordinaria della Federpol. Alla data delle elezioni si provvederĂ  al rinnovo di tutte le cariche elettive, compresi i Presidenti dei Sindaci, dei Probiviri, i relativi membri e supplenti.

ART. 14 – VICEPRESIDENTI DI AREA

1. I Vice Presidenti d’area sono:

a. Vice-Presidente Area NORD (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna)

b. Vice-Presidente Area CENTRO (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna)

c. Vice-Presidente Area SUD (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia)

2. I Vice-Presidenti d’Area hanno il compito di coordinare l’attività dei Presidenti Regionali e di armonizzarle con il Consiglio Esecutivo, inoltre assicurano che i Presidenti Regionali siano resi edotti sulle iniziative adottate dal Consiglio Esecutivo in modo che gli stessi si raccordino efficacemente con gli iscritti sul territorio. Possono presenziare alle Assemblee Regionali.

3. Tutta la documentazione a loro pervenuta o da loro prodotta deve essere immediatamente inviata, per conoscenza, al Segretario Generale ed alla Segreteria Nazionale per la relativa custodia.

4. Nei casi di richiesta di voto di sfiducia da parte del 60% dei Soci della Regione od in mancanza della convocazione delle 2 assemblee regionali annuali, i Soci delle Regione, con la raccolta delle richieste di Assemblea Straordinaria con motivazione la “Sfiducia del Presidente” con firma autografa e su carta intestata, possono rivolgersi al Vice Presidente d’Area per la convocazione tramite il Segretario Generale dell’Assemblea Straordinaria.

ART. 15 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale collabora con il Presidente Nazionale e svolge i seguenti compiti:

a. Gestisce l’ufficio segreteria della FEDERPOL e ne coordina l’attività;

b. E’ il garante del rispetto dello statuto e delle norme attinenti l’associazione;

c. Convoca nei modi previsti, le Assemblee dei Soci, il Consiglio Nazionale ed Esecutivo;

d. Rinvia all’esame del Collegio dei Probiviri le questioni attinenti ad eventuali violazioni da parte dei Soci, dello Statuto e di quanto stabilito dall’art. 27, nonché per comportamenti non conformi all’etica professionale ed associativa, dandone notizia al Consiglio Esecutivo ed al Presidente Regionale competente.

e. Potrà fruire, per casi particolari, di consulenze tecnico/legali, inoltre può nominare un Vice Segretario Generale, scelto tra i Soci Titolari, per coadiuvarlo nel disbrigo delle pratiche e delle questioni di interesse dell’Associazione.

f. Coordina e cura, con il Presidente Nazionale, le Relazioni ed i Rapporti con la Stampa e quant’altro ritenuto utile all’immagine della Federazione;

g. Compila e conserva i libri delle Assemblee Generali, Straordinarie ed Elettive, oltre a quelle delle riunioni del Consiglio Nazionale ed Esecutivo.

h. Invia comunicazione sintetica di quanto deliberato a tutti i Soci e ne cura l’attuazione.

i. Assume le attribuzioni del Tesoriere, per qualsiasi causa manchi quest’ultimo.

j. Viene sostituito dal Presidente Nazionale, per qualsiasi causa manchi.

k. Tiene il registro delle tessere dei Soci, ritira quelle scadute, compila le nuove a firma del Presidente e le spedisce al nuovo Socio.

l. Evade la corrispondenza dei Soci, connessa alle funzioni attribuitegli

m. Aggiorna l’Albo dei Soci, titolari di Istituti Italiani ed Esteri, attribuendo a ciascuno il numero di iscrizione in ordine di anzianità associativa, trascrivendolo sulle tessere associative.

ART. 16 – IL TESORIERE NAZIONALE

1. Al Tesoriere Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a. cura la regolare tenuta dei registri sociali e precisamente:

I. il libro dei Soci ed i relativi fascicoli d’archivio;

II. il libro degli inventari;

III. il libro di Cassa;

IV. il libro giornale;

b. tiene l’ordinaria amministrazione e ne cura la regolare gestione di cassa;

c. è il naturale tramite con il Commercialista incaricato da Federpol così come con il Consulente del Lavoro;

d. predispone la situazione finanziaria, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché le relazioni allegate;

e. provvede alle spese di ordinaria amministrazione con i fondi della Federazione e con la firma disgiunta dal Presidente;

f. è autorizzato a riscuotere somme, in nome e per conto della Federazione, da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati ed effettuare pagamenti nei limiti dell’ordinaria amministrazione, senza autorizzazioni;

g. è autorizzato ad effettuare pagamenti di straordinaria amministrazione, con autorizzazione del Segretario Generale ed a seguito di esplicita delibera assembleare;

h. conserva i documenti prodotti e cura l’incasso dei contributi associativi;

i. sollecita e diffida i Soci morosi anche tramite il Presidente Regionale, dopo il 28 di febbraio i Soci inadempienti saranno considerati “sospesi” ed in caso di persistente inadempimento oltre il 30 Ottobre, li dichiara decaduti e li segnala al Presidente Nazionale, al Segretario Generale, al Collegio dei Probiviri e al Presidente Regionale;

j. evade la corrispondenza dei Soci, connessa alle funzioni attribuitegli.

ART. 17 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti di Area, dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale, dal Tesoriere, dai Presidenti Regionali oppure dai Vice Presidenti Regionali e, senza diritto di voto, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, dal Presidente del Collegio dei Sindaci, dal Presidente del Comitato degli Studi Legislativi e dal Presidente del Comitato della Formazione.

2. Il Presidente Nazionale assume la funzione di Presidente del Consiglio Nazionale e il Segretario Generale assume la funzione di segretario del Consiglio Nazionale.

3. Ove qualcuno dei componenti non sia stato designato o eletto, il Consiglio può operare ugualmente, a condizione che siano in carica i 3/4 dei membri.

4. E’ convocato dal Segretario Generale su invito del Presidente Nazionale che lo presiede, almeno due volte all’anno.

5. L’avviso di convocazione deve essere fatto dal Segretario Generale, a tutti i componenti, tramite lettera, raccomandata, telegramma o telefax o e-mail, o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la corretta ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, esso contiene l’ordine del giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione, deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

6. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei votanti presenti e possono essere a scrutinio segreto o per alzata di mano.

7. In assenza di convocazione, il Consiglio Nazionale ha facoltĂ  di autoconvocarsi qualora ricorrano gravi motivi su richiesta di almeno Âľ dei componenti effettivi.

8. Ha inoltre la facoltà, qualora ravvisi nell’operato del Presidente, grave danno all’Associazione, di convocare, a maggioranza dei due terzi dei presenti per il tramite del Segretario Generale, l’Assemblea Straordinaria dei Soci, avente per Ordine del Giorno valutazioni sull’operato del Presidente.

9. I verbali delle riunioni, vengono conservati presso la sede sociale della Federpol.

10. Spetta al Consiglio Nazionale deliberare su ogni argomento riguardante la gestione dell’Associazione e la difesa della Professione.

11. I componenti del Consiglio Nazionale, che risultino assenti per due volte consecutive alle riunioni oppure a due Consigli Nazionali nell’anno solare, perdono la Carica Sociale ed al loro posto subentra il Vice Presidente.

12. Ciascun membro del Consiglio Nazionale può essere deferito da chiunque al Collegio dei Probiviri per irregolarità nelle funzioni espletate o per violazioni dello Statuto; nel secondo caso, il collegio dei Probiviri è ampliato con la partecipazione di tre Presidenti Regionali nominati dal Collegio dei Probiviri.

ART. 18 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. II Consiglio Esecutivo è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti di Area dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.

2. Per delega del presente Statuto, gli è affidata la gestione della Federazione, per cui ha il potere di compiere tutti gli atti necessari ed utili a tale scopo, nonché di svolgere ogni altro incarico attribuito da eventuali specifiche norme.

3. L’avviso di convocazione del Consiglio Esecutivo, compilato dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale può essere inviato dagli stessi tramite lettera, raccomandata, telegramma o telefax, o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la corretta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, esso contiene l’Ordine del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione, deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

4. La riunione del Consiglio Esecutivo può tenersi anche in videoconferenza con la presenza di almeno 3 componenti. Il componente mancante può dare delega ad uno dei presenti.

5. A cura del Segretario Generale e per tramite della Segreteria Nazionale, dovrĂ  essere data ai Soci comunicazione sintetica su quanto deliberato.

6. Il Consiglio Esecutivo, in caso di urgenza, si riunisce senza alcun preavviso, ma con la presenza necessaria di 4/5 dei componenti.

7. Procede alla nomina dei Consulenti ed esperti nell’interesse della Federazione e dei Soci.

8. II Presidente ne armonizza la collaborazione e vigila sulla effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

9. Nel caso di paritĂ  nelle votazioni del Consiglio Esecutivo, il voto del Presidente Nazionale vale il doppio.

10. Propone su impulso del Tesoriere, la bozza di Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo da sottoporre all’Assemblea Generale.

11. Promuove, liti attive e passive nei limiti della disponibilitĂ  di cassa;

12. II Consiglio Esecutivo stabilisce la data, la località e le modalità dell’Assemblea Generale.

13. Determina i tempi e le modalità di iscrizione all’Associazione di altre Associazioni di Categoria o non.

14. Stipula contratti e transazioni, vincolando l’Associazione, di valore superiore a Euro 25.001,00.

ART. 19 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di Giustizia della Federpol.

2. E’ costituito da tre componenti effettivi, di cui uno Presidente e da tre supplenti.

3. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

4. I componenti del Collegio sono eletti tra i soci titolari di riconosciuto prestigio, autorevolezza, indipendenza ed autonomia, a voto palese dell’Assemblea Generale dei Soci.

5. Nel caso in cui un componente effettivo del Collegio manifesti impedimento ad esercitare la sua funzione oppure dichiari di volersi astenere per incompatibilitĂ , viene sostituito da un supplente. Viene nominato il supplente che ha ottenuto maggiori consensi in fase elettiva.

6. Nel caso che le ipotesi di cui al comma 5 riguardino il Presidente del Collegio dei Probiviri, anche questi viene sostituito come previsto dallo stesso comma 5 (con rispetto dell’art. 10 lettera c.). In questo caso il Collegio nominerà il Presidente pro tempore.

7. In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Collegio, gli subentra il piĂą votato dei supplenti.

8. Ogni componente del Collegio dei Probiviri è vincolato alla massima riservatezza, sia nella fase istruttoria che nella fase deliberante.

9. Solo a delibera approvata essa è trasmessa per l’esecuzione al Segretario Generale, se non è egli stesso parte direttamente coinvolta nel procedimento. In questo caso, per quanto di competenza e per gli eventuali adempimenti esecutivi, la delibera è inviata al Vicepresidente Vicario.

10. Il Collegio dei Probiviri, nell’espletamento delle sue funzioni, non è assoggettabile ad alcuna disciplina associativa o Organismo Statutario, fatte salve le norme procedurali che ne regolano i lavori.

11. Il Collegio dei Probiviri espleta le funzioni istruttorie e giudicanti in piena autonomia ed indipendenza, avendo facoltà di visionare ogni atto o documento nella disponibilità della Federpol e di convocare fonti testimoniali per ogni audizione ritenuta d’utilità al procedimento.

12. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:

a. sulle controversie relative all’interpretazione dello Statuto;

b. sulle controversie relative alla competenza degli organi sociali e sulle delibere degli stessi;

c. sulle controversie relative alle violazioni delle norme dello Statuto e del Codice Deontologico da parte dei Soci.

13. Il Collegio dei Probiviri, su istanza della parte interessata oppure su gravi circostanze delle quali venga a conoscenza, attiva il procedimento istruttorio sui fatti per valutarne la fondatezza e la rilevanza, nonché la propria competenza a giudicare anche sotto il comportamento etico, professionale e associativo, così come descritto nel Codice Deontologico, ed applica le sanzioni disciplinari di seguito descritte:

a. RICHIAMO SCRITTO, che consiste in un richiamo ufficiale in ordine alla violazione compiuta e l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi.

b. CENSURA, che consiste in una formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo.

c. SOSPENSIONE CAUTELARE, che consiste nel provvedimento con il quale il Socio viene sospeso dalla sua qualitĂ , de plano per cause urgenti e gravissime.

d. SOSPENSIONE, ovvero l’inibizione, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno dalla qualità di associato con la relativa impossibilità di partecipare alle attività sociali;

e. ESPULSIONE che consiste nella perdita definitiva della qualitĂ  di Socio e nella conseguente cancellazione dal libro Soci.

14. Il Collegio dei Probiviri deve adottare per l’istruttoria la seguente procedura:

a. verificare la fondatezza dei fatti e valutarne la rilevanza;

b. valutare l’opportunità di trasmettere al Presidente Regionale interessato gli atti, richiedendone istruttoria ed eventualmente il tentativo di conciliazione;

c. avviare il procedimento sanzionatorio applicando allo stesso le norme della L. 241/1990.

d. Qualora entro 30 giorni dal ricevimenti del provvedimento adottato, l’interessato non abbia proposto appello al Consiglio Nazionale (v. successivo sub g), le decisioni saranno ritenute definitive.

e. Il Presidente del Collegio dei Probiviri qualora avvii, su istanza d’ufficio un’istruttoria, deve darne comunicazione agli altri componenti effettivi. Lo stesso Presidente del Collegio dei Probiviri quando riceve una segnalazione su istanza di parte interessata, deve inviarla agli altri componenti effettivi.

f. Le decisioni adottate vanno comunque tutte portate a conoscenza del Segretario Generale, se esso stesso non sia soggetto, attivo o passivo, nel procedimento attivato; in tal caso le delibere adottate vengono comunicate al Vicepresidente vicario. Il Segretario Generale oppure nei casi previsti, il Vicepresidente Vicario, renderĂ  partecipi i componenti del Consiglio Nazionale e solo dopo che le decisioni sono divenute definitive tutti i Soci.

g. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, entro il termine di trenta (30) giorni della comunicazione del provvedimento adottato, l’interessato può proporre appello al Consiglio Nazionale, il quale si deve esprimere, con provvedimento non impugnabile, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell’appello stesso. Il Consiglio Nazionale, ricevuto l’atto, dispone la convocazione degli interessati, fissa all’appellato il termine per il deposito di memorie e invita l’appellante a notificare alla parte appellata il ricorso con conseguente provvedimento. Tra il deposito dell’appello e la riunione di convocazione delle parti deve decorrere un termine non superiore a 30 giorni. Nella riunione così convocata il Consiglio Nazionale ascolta le parti e, esaurita l’istruttoria, decide a maggioranza. Eventuali ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale possono essere presentati dall’interessato al Giudice Ordinario solo in caso di violazioni di Legge.

h. Le nuove procedure di appello alle decisioni del Consiglio dei Probiviri si applicano anche ai contenziosi pendenti e non ancora definiti o non ancora passati in giudicato, anche se già appellati con richiesta di arbitrato se il Collegio Arbitrale non si è ancora costituito. In questo caso l’appello rimane valido ma la decisione di appello spetta al Consiglio Nazionale.

i. Su istanza dell’interessato, colpito da provvedimenti dei Probiviri, passati 5 anni, è possibile chiedere la revisione, eventualmente l’attuale Collegio dei Probiviri lo ritenesse opportuno anche l’annullamento oppure la “riabilitazione” ad associarsi nuovamente per coloro colpiti da espulsione. In questo caso i provvedimenti dovranno essere ratificati anche dal Consiglio Esecutivo.

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno Presidente e da tre supplenti.

2. I supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di impedimento, assenza o per incompatibilitĂ  con le vertenze trattate.

3. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

4. I componenti del Collegio sono eletti tra i soci titolari di riconosciuto prestigio, autorevolezza, indipendenza ed autonomia, a voto segreto a meno che l’Assemblea non deliberi all’unanimitĂ  di procedere a voto palese.

5. Nel caso in cui un componente effettivo del Collegio manifesti impedimento ad esercitare la sua funzione oppure dichiari di volersi astenere per incompatibilitĂ , viene sostituito da un supplente. Viene nominato il supplente che ha ottenuto maggiori consensi in fase elettiva.

6. Nel caso che le ipotesi di cui al comma 5 riguardino il Presidente del Collegio dei Sindaci, anche questi viene sostituito come previsto dallo stesso comma 5. In questo caso il Collegio nominerĂ  il Presidente pro tempore.

7. In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Collegio, gli subentra il piĂą votato dei supplenti.

8. Il Collegio dei Sindaci ha le seguenti attribuzioni:

a. esercita il controllo della gestione contabile e sull’amministrazione;

b. accerta la rispondenza del bilancio e del fondo delle entrate e delle uscite con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c. accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale;

d. propone al Consiglio Esecutivo i provvedimenti per rendere piĂą economica la gestione.

9. Il Collegio dei Sindaci dovrà riunirsi almeno due volte all’anno e deve procedere alla tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni in termini statutari; su tali libri, saranno riportate le risultanze degli accertamenti eseguiti.

10. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta; il dissenziente deve far risultare per iscritto nel verbale, i motivi del dissenso.

11. Il Collegio che, in conseguenza degli accertamenti eseguiti, venga a conoscenza di irregolarità di gestione amministrativa, è tenuto a proporre ai competenti organi l’azione di responsabilità, previa contestazione degli addebiti nei confronti dei responsabili, avvertendo i membri del Consiglio Nazionale.

12. In tale caso il Collegio dei Sindaci è tenuto a presentare una relazione motivata e dettagliata anche all’Assemblea.

13. Ciascun membro, per eventuali omissioni o irregolarità, può essere deferito al Collegio dei Probiviri, con le stesse modalità dei componenti il Consiglio Nazionale.

ART. 21 – COMITATO STUDI LEGISLATIVI

1. Il Comitato Studi Legislativi è diretto da un Presidente nominato dal Consiglio Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale, che può essere revocato dal Consiglio Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale.

2. Il Presidente convoca il Comitato, con le modalitĂ  ritenute piĂą idonee, ogni volta che lo ritiene necessario dandone comunicazione ai componenti almeno 7 giorni prima della data designata, al Presidente Nazionale e al Segretario Generale.

3. Il Comitato Studi Legislativi è composto dal Presidente e dai suoi consiglieri, uno per ogni ambito di indagine ai sensi del D.M. 269/2010.

4. Il Presidente del Comitato nomina e revoca i suoi consiglieri nel numero che riterrĂ  piĂą idoneo.

5. La finalità del Comitato è quella di elaborare e promuovere ogni tipo di studio ed azione attinente alle questioni giuridiche che possano portare beneficio alla categoria degli Investigatori Privati.

6. Il Comitato:

a. Studia e propone al Consiglio Esecutivo eventuali modifiche normative e novelle da sottoporre alle istituzioni competenti ed agli Organi Politici afferenti l’attività dell’Investigatore Privato.

b. Svolge attivitĂ  di consulenza nei confronti dei Soci e Associati.

c. DĂ  pareri didattici in merito ai corsi di formazione FEDERPOL, collaborando con il Presidente del Comitato Formazione Professionale.

d. Opera per tramite del suo Presidente o di altro membro da lui designato incontrando AutoritĂ  locali e/o nazionali, per esporre e affrontare esclusivamente questioni di competenza giuridica.

ART. 22 – COMITATO FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. . Il Comitato è diretto da un Presidente nominato dal Consiglio Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale, che può essere revocato dal Consiglio Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale.

2. Il Presidente del Comitato nomina e revoca i suoi Consiglieri nel numero massimo di due.

3. Il Presidente convoca il Comitato, con le modalitĂ  ritenute piĂą idonee, dandone comunicazione al Presidente Nazionale e al Segretario Generale.

4. Il Comitato si occupa della progettazione, organizzazione, svolgimento e vigilanza di tutte le attivitĂ  formative della FEDERPOL, sia interne che esterne, svolte presso UniversitĂ , Regioni ed ogni altro Ente anche non formativo.

5. Opera in stretta sinergia con il Comitato Studi Legislativi, dal quale attinge le linee guida circa la composizione del materiale didattico e giuridico.

6. Notiziando i Vice Presidenti d’Area, il Presidente del Comitato Formazione Professionale si accorderà con i Singoli Presidenti Regionali, al fine di coordinare ogni iniziativa didattica – formativa che verrà attuata nei singoli territori.

7. Fa parte integrante del presente Statuto il regolamento della Formazione.

ART. 23 – LE DELEGAZIONI REGIONALI

1. Le Regioni con almeno dieci soci devono costituirsi in Delegazioni Regionali.

2. Le Regioni con meno di dieci soci vengono associate dal Vice Presidente di Area con quelle vicine in Delegazioni Interregionali. Se durante il mandato i soci scendono sotto la soglia di 10, la Delegazione Regionale decade e si seguono le indicazioni al punto 1.

3. Gli Organi Sociali sono:

a. L’Assemblea dei Soci;

b. La Delegazione Regionale o Interregionale;

c. Il Presidente;

d. Il Vice Presidente

e. I Delegati Provinciali

ART. 24 – ASSEMBLEA REGIONALE

1. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Delegazione, almeno due volte all’anno è presieduta di diritto dal Presidente Regionale – interregionale che ne dirige i lavori ed in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

2. L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente Regionale, tramite lettera semplice, raccomandata, telegramma o telefax o e-mail, o qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la corretta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, esso contiene l’Ordine del Giorno, indica il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; la seconda convocazione, deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

3. L’avviso va inviato a tutti i Soci della/e Regione/i e per conoscenza al Segretario Generale ed al Vice Presidente di Area che potranno intervenire alle Riunioni.

4. L’Assemblea viene chiamata a discutere e deliberare prevalentemente sui problemi di carattere regionale:

a. esamina, discute e delibera su ogni argomento che sarĂ  sottoposto al suo esame.

b. elegge il Presidente Regionale od Interregionale che è membro di diritto del Consiglio Nazionale. Il Vice Presidente ed i Delegati Provinciali vengono nominati dal Presidente Regionale. Il Presidente Regionale e Interregionale e il Vice Presidente dovranno avere un’anzianità associativa superiore ai cinque anni consecutivi al momento dell’elezione.

c. il Vice Presidente regionale/interregionale può partecipare, in assenza del Presidente regionale/interregionale, alle riunioni del Consiglio Nazionale previa delega del Presidente Regionale.

5. Le Regioni con almeno cinque Soci, senza alcun rappresentante nel Consiglio Interregionale, hanno diritto ad un Delegato nominato dal Presidente Interregionale.

ART. 25 – DELEGAZIONE REGIONALE E INTERREGIONALE

1. I componenti della Delegazione Regionale/Interregionale, durano in carica tre anni.

2. La Delegazione Regionale è quindi composta dal Presidente Regionale od Interregionale dal Vice Presidente e dai Delegati Provinciali.

3. In caso di impedimento, dimissioni o cessazioni per altre cause del Presidente, subentra nelle funzioni e nella carica il Vice Presidente, il quale si occuperà solamente dell’ordinaria amministrazione e dovrà avere un’anzianità associativa superiore ai cinque anni consecutivi al momento della nomina. Dovrà convocare l’Assemblea Regionale per l’elezione del nuovo Presidente Regionale entro 60 giorni.

4. Qualora ciò non avvenga, alla convocazione dell’Assemblea Regionale elettiva provvederà il Segretario Generale.

5. Le risultanze delle votazioni, gli interventi dei Soci e le argomentazioni trattate nelle riunioni saranno oggetto di relazione, che sarĂ  trasmessa dal Presidente Regionale, al Segretario Generale ed ai soci della Regione.

6. Questi raccoglie le soluzioni di interesse della Categoria, evidenziate dalle varie Delegazioni provinciali, adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie.

ART. 26 – PRESIDENTI REGIONALI E INTERREGIONALI

1. I Presidenti Regionali e Interregionali hanno i seguenti compiti:

a. devono esporre le istanze dei Soci ed associati rappresentati al Consiglio Esecutivo;

b. illustrano i fatti salienti territoriali che interessano la Categoria;

c. rinsaldano lo spirito associativo con frequenti riunioni;

d. svolgono opera di proselitismo per acquisire nuovi Soci ;

e. tengono diretti contatti con i Soci della propria Regione/i e gli forniscono ogni possibile assistenza, avvalendosi, se del caso, del parere degli Organi Nazionali;

f. presiedono l’Assemblea Regionale dei Soci;

g. nominano e dimettono i componenti del Consiglio Regionale, dandone motivazione al Consiglio Esecutivo;

h. diramano le istruzioni ricevute dagli Organi Nazionali;

i. promuovono il piĂą sovente possibile Seminari locali di studio, in accordo con il Presidente del Comitato per la Formazione;

j. propongono, dopo aver previamente sentito il proprio Consiglio Regionale, al Collegio dei Probiviri, i casi per i quali si ritiene necessario giudicare, nell’ambito della competenza attribuita a quest’ultimo, il comportamento dei singoli Soci anche e soprattutto in relazione alla violazione delle norme previste dal Codice Deontologico.

2. Qualsiasi iniziativa dei Presidenti Regionali ed Interregionali, intrapresa nel quadro dell’azione promozionale della FEDERPOL, ad esclusione dei corsi di formazione/seminari (Vds. lettera I), deve essere preventivamente comunicata al Vice Presidente di Area (che ne darà tempestiva comunicazione al Segretario Generale), salvo casi di particolare necessità ed urgenza.

3. I Presidenti Regionali avranno la disponibilità del 20% del totale del valore delle quote associative pagate nella rispettiva Regione nell’anno solare e il Tesoriere provvederà al pagamento di regolari giustificativi. Tali spese dovranno avere ad oggetto l’attività associativa territoriale. La parte non utilizzata entro il 31 dicembre di ogni anno non è cumulabile negli anni successivi. La partecipazione agli eventi organizzati con questo 20% sarà aperto a tutti i Soci Federpol.

4. Il Presidente Regionale decade dalla carica qualora nell’anno solare non convochi l’Assemblea Regionale almeno due volte l’anno.

5. Sfiducia del Presidente Regionale: i soci della regione, con almeno il 60% dei soci della Regione favorevoli, possono chiedere per gravi motivi la convocazione di un’Assemblea Straordinaria Regionale. In caso di mancanza del Presidente Regionale e trascorsi 15 giorni dalla richiesta senza convocazione, provvederà il Segretario Generale. La sfiducia porterà alla revoca del Presidente con il parere favorevole di almeno il 75% dei votanti presenti all’Assemblea Straordinaria.

6. Fa parte integrante del presente Statuto il Protocollo dei Presidenti Regionali.

ART. 27 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. E’ consentito ai Soci Federpol essere iscritti ad altre associazioni di categoria nazionali ed estere aventi scopi affini.

a. l’ammissione ed accettazione a socio è decisa ad insindacabile approvazione del consiglio esecutivo non appellabile dal richiedente.

2. I Soci Titolari di altre associazioni di categoria affini, nazionali od estere, possono iscriversi alla FEDERPOL con le modalitĂ , i costi, i diritti e i doveri previsti per il Socio Titolare.

3. L’accettazione verrà formalizzata a verbale da parte dei componenti il Consiglio Esecutivo.

4. Il Consiglio Esecutivo può ammettere come soci della FEDERPOL i cittadini stranieri che nei loro Paesi svolgono attività investigativa e informativa. Costoro dovranno corrispondere una quota annuale associativa e potranno partecipare ai Congressi annuali dell’Associazione, alle Assemblee Generali Ordinarie, Straordinarie ed Elettive per le cariche associative, senza diritto di voto.

5. Il Consiglio Esecutivo può ammettere come soci della FEDERPOL altre associazioni di categoria di investigatori privati o similari. Il costo e le modalità di iscrizione sono rimandate di volta in volta ad espressa delibera del Consiglio Esecutivo.

6. La funzione di Socio Titolare, è individuale e non trasferibile, salvo delega scritta ad altro socio. Si compendia nel diritto dovere inalienabile di eleggere ed essere eletto a qualsiasi Carica Sociale (ad eccezione dei Soci Titolari Esteri), nella facoltà di intervenire, attraverso gli Organi Sociali, su qualsiasi questione e nella possibilità di esprimere, sempre attraverso gli Organi Sociali, proposte e suggerimenti, obiezioni e contrasti.

7. I Soci hanno i seguenti obblighi:

a. osservare lo Statuto e il Codice Deontologico in ogni sua parte;

b. pagare le quote sociali ed ogni altro contributo entro le scadenze fissate;

c. osservare una particolare e scrupolosa diligenza professionale nell’espletamento delle prestazioni tra associati;

d. ottemperare alle prescrizioni impartite dagli Organi Sociali;

e. non svalutare o compromettere con le proprie azioni e con i propri comportamenti la dignità di Socio, né della Federazione;

f. I Soci Titolari saranno inseriti nell’elenco pubblico degli associati, compreso il sito www.federpol.it.

g. E’ fatto obbligo essere presenti sul sito internet con (almeno) i dati della denominazione dell’Istituto Investigativo, del nome e del cognome del Socio, questo per dare possibilità alle Autorità e chi ne fosse interessato di conoscere gli appartenenti alla FEDERPOL.

h. Fanno parte integrante del presente Statuto:

  • Il Regolamento dei Rimborsi Spese;
  • Il Regolamento della Formazione;
  • Il Regolamento sull’uso del Logo e della scritta Federpol;
  • Il Protocollo dei Presidenti Regionali.

8. Le violazioni dei presenti principi comportano il deferimento del Socio al Collegio dei Probiviri per gli opportuni provvedimenti.

ART. 28 – DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSOCIATI

1. Possono, far parte della FEDERPOL coloro che, all’atto della domanda, siano collaboratori di un investigatore privato autorizzato ai sensi dell’art. 134 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Informatori Commerciali e Investigatori Privati), o di quella ai sensi dell’art. 222 D. L. VO n. 271 del 28 luglio 1989, dell’art. 327 bis, comma 3, C.P.P., di cui alla Legge del 7 dicembre 2000 n. 397, ai sensi del D.M. 269/2010.

2. Le domande di iscrizione vanno indirizzate al Presidente della FEDERPOL, tramite i moduli presenti sul sito della FEDERPOL, corredate da due fotografie formato tessera firmate sul davanti, fotocopia della (eventuale) “mini” licenza governativa che abilita alla professione, versamento a fondo perduto per le spese di impianto (una tantum) e della quota di iscrizione.

3. L’adesione si intende data a tempo illimitato e solo previa autorizzazione del Titolare della Licenza.

4. Entro 30 giorni dalla data della loro domanda, gli aspiranti Soci titolari (con mini licenza) e collaboratori hanno diritto di conoscere l’esito, che verrà comunicato dalla Segreteria Nazionale.

5. Qualora cessi il rapporto con l’investigatore privato, il Socio Titolare dovrà ritirare la tessera del collaboratore e trasmetterla con sollecitudine a mezzo di lettera raccomandata al Segretario Generale, il quale procederà alla cancellazione del nominativo dall’elenco degli investigatori collaboratori, regolarizzando la posizione amministrativa.

6. La quota Associativa annua degli investigatori Collaboratori è determinata annualmente dal Consiglio Esecutivo.

ART. 29 – QUOTE ASSOCIATIVE

1. L’iscrizione alla Federpol del Socio e del Collaboratore Associato si intende a tempo indeterminato.

2. Il socio che vuole recedere dall’iscrizione dovrĂ  farlo con comunicazione scritta da inviarsi con Raccomandata o tramite PEC: [email protected] alla segreteria della Federpol, a pena di decadenza, entro il 30 novembre.

3. Le quote associative saranno stabilite dal Consiglio Esecutivo entro il 30 novembre di ogni anno, diventano subito esecutive e ratificate successivamente alla prima Assemblea Generale.

4. Il pagamento delle quote potrĂ  essere eseguito mediante bonifico bancario, con carta di debito/credito, assegno circolare e/o di conto corrente o in contanti.

5. L’anno fiscale coincide con quello solare e le quote vanno pagate in un’unica soluzione nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Gennaio di ogni anno.

6. Trascorso tale termine, il Socio è ritenuto inadempiente e dal 28 Febbraio sarà automaticamente sospeso a tempo indeterminato.

7. Il Socio inadempiente non potrà partecipare alle riunioni ed Assemblee, né potrà esercitare altri diritti sociali.

8. Il Socio può sanare le morosità pagando gli arretrati e le eventuali spese di sollecito.

9. Ove la morositĂ  si dovesse protrarre oltre il 30 Giugno, i soci decadranno dalla carica di socio e contestualmente saranno perseguiti a termini di legge per il pagamento coatto della quota insoluta.

ART. 30 – IL RUOLO D’ONORE

1. Può essere conferita la qualifica di Socio d’Onore a tutti coloro, Soci e non Soci, che si siano distinti in attività di rilievo a favore della Categoria e dell’Associazione, nonché ai cittadini stranieri che, nello svolgere attività investigativa ed informativa nei loro Paesi, abbiano tenuto stretti legami con la FEDERPOL e dimostrato stima, simpatia e solidarietà verso i nostri associati.

2. La nomina a Socio d’Onore deve essere accettata ed è vitalizia; viene conferita, dopo verifica preliminare, dal Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Esecutivo e/o di un Presidente Regionale.

3. L’iscrizione nel Ruolo d’Onore non comporta il pagamento delle quote.

4. I Soci del Ruolo d’Onore partecipano alle Assemblee. Possono votare e essere eletti se titolari di Licenza.

ART. 31 – SOCIO SIMPATIZZANTE

Possono iscriversi come Soci Simpatizzanti tutte le persone che condividono le idee, i programmi e le finalitĂ  della nostra Associazione e che dimostrano particolare simpatia e sensibilitĂ  nei confronti della Federpol.

Il socio simpatizzante non partecipa all’assemblea e non ha diritto di voto, ma può partecipare a congressi nazionali, tavole rotonde, eventi formativi, corsi e seminari.

Il socio simpatizzante dovrĂ  corrispondere una quota annuale associativa.

L’iscrizione a socio simpatizzante ha durata annuale.

ART. 32 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FEDERPOL è costituito:

a. delle quote associative e degli altri contributi fissati dagli Organi Sociali;

b. dai contributi volontari dei Soci;

c. dai beni immobili e mobili, dai valori e titoli che, per qualsiasi causa, pervengano alla FEDERPOL;

d. dal Fondo di Riserva costituito dalle quote di eccedenza attiva annuale, che su proposta del Consiglio Esecutivo, vengano devolute dall’Assemblea Generale dei Soci.

2. I Fondi occorrenti per l’ordinaria gestione verranno depositati in conto corrente presso uno o più Istituti di Credito o Uffici Postali, con firma libera e disgiunta del Tesoriere e del Presidente Nazionale. Tali depositi devono essere intestati a nome della FEDERPOL.

ART. 33 – RIMBORSI SPESE

1. Le Cariche Sociali sono gratuite.

2. Le attivitĂ  svolte dai Soci nelle varie cariche Statutarie, nel Consiglio Nazionale ed Esecutivo, nei Coordinamenti, nelle Commissioni, nei Comitati e nei Collegi opportunamente costituiti, comportano il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da giustificativi di spesa.

3. Il Consiglio Esecutivo determina l’emissione di eventuali gettoni di presenza e la loro consistenza economica, da designare ai soggetti di cui sopra, in base alla situazione economica della Associazione.

4. Le partecipazioni alle Assemblee dei Soci previste dallo Statuto non comportano rimborso spese.

5. Saranno effettuati rimborsi spese a tutti i Soci che saranno di volta in volta incaricati dal Consiglio Esecutivo di effettuare attivitĂ  associative di qualsiasi genere.

6. I rimborsi vanno curati dal Tesoriere e si limiteranno esclusivamente al pagamento delle spese congruamente documentate.

7. I Presidenti Regionali possono chiedere il rimborso delle spese documentate al Tesoriere che provvederĂ  in merito, in base a quanto previsto dal Bilancio annuale.

8. Il Bilancio deve prevedere anche la spesa per il rimborso spese in generale ed in particolare della Presidenza, della Segreteria Generale, della Tesoreria.

9. Le richieste di rimborso devono pervenire alla Segreteria Nazionale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza.

10. Le richieste di rimborso, qualora corredate di opportuna documentazione, saranno evase nel mese successivo a quello di presentazione.

11. Fa parte integrante del presente Statuto il Regolamento dei Rimborsi Spese.

ART. 34 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Tesoriere dovrà presentare al Consiglio Esecutivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell’anno successivo entro il 15 Marzo. Dovrà poi far esaminare entrambi i bilanci dal Collegio Sindacale entro il 15 Aprile e quindi sottoporli alla definitiva approvazione da parte dell’Assemblea Generale dei Soci.

2. Le eccedenze di gestione attive verranno versate nel fondo di riserva.

ART. 35 – SCIOGLIMENTO DELLA FEDERPOL

1. Lo scioglimento della FEDERPOL potrà avvenire su delibera dell’Assemblea Generale dei Soci, come previsto dall’art. 7.

2. In tal caso l’Assemblea procederà alla nomina dei liquidatori, ne determinerà i poteri, stabilirà le modalità di liquidazione, deciderà sulla destinazione, sempre a fini di beneficenza, ove devolvere il patrimonio sociale ed il fondo di riserva.

3. Determinerà inoltre i criteri per la conservazione dei documenti, degli atti e dell’archivio dell’Associazione.

ART. 36 – FORO COMPETENTE

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.

2. Per controversie di qualsiasi genere e natura tra la Federazione ed i Soci, viene stabilito come Foro competente quello della sede Sociale della FEDERPOL.

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni modifica statutaria deve essere presentata per iscritto, anche da parte dei singoli Soci, al Consiglio Esecutivo per il relativo esame, in ogni caso verrà sottoposta alla disamina da parte dell’Assemblea Generale per la sua approvazione.

2. Per l’approvazione delle modifiche allo Statuto sarà necessaria la maggioranza qualificata di almeno il 75% dei Soci presenti all’Assemblea.

ART. 38 – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Fanno parte integrante del presente Statuto i Regolamenti:

dei Rimborsi Spese;
della Formazione;
sull’uso del Logo e della scritta Federpol;

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, il Consiglio Esecutivo provvede alla stesura di un Regolamento di attuazione che dovrĂ  essere approvato dal Consiglio Nazionale con contestuale comunicazione a tutti i soci.

Roma, 01.06.2022